Cassazione Penale, Sentenza n. 25958/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: 1) motivo processuale - dedotta nullità per violazione del diritto di difesa e delle norme emergenziali Covid (udienza del 10/03/2020 celebrata senza difensore, mancata notifica della citazione per l'udienza del 13/11/2020 e richiesta di rinnovazione della citazione ex art.601 c.p.p.); 2) motivo di merito - censura della qualificazione del fatto ex art.497-bis c.p., comma 2 (concorso nella fabbricazione del documento falso) sostenendo che, in realtà, avrebbe dovuto essere applicata la fattispecie meno grave del comma 1, atteso l'uso personale e la presunta consegna errata del documento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la ricorrente fosse stata validamente edotta del differimento dell'udienza al 13/11/2020 tramite comunicazione telematica (PEC inviata al difensore il 6/10/2020) ai sensi dell'art.83, commi 13 e 14, del d.l. 17/03/2020 n.18 (convertito). Perciò l'irregolarità dell'udienza del 10/03/2020 non ha determinato la nullità della successiva trattazione. Sul punto di merito, la Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il possesso di un documento d'identità recante la fotografia del possessore con generalità false costituisce un'efficace presunzione di partecipazione alla contraffazione e integra il reato più grave previsto dal comma 2 dell'art.497-bis c.p.; pertanto la condanna per il reato contestato è stata mantenuta. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali ex art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
La Corte interpreta il comma 2 come applicabile quando il documento falso reca la fotografia del possessore; la presenza della foto costituisce forte indizio di partecipazione nella fabbricazione e dunque integra la fattispecie più grave rispetto al comma 1 (possesso per uso personale senza concorso nella formazione).
art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (commi 13 e 14 e richiamo al comma 7 lett. g))
Le comunicazioni e notificazioni previste dalla normativa emergenziale sono effettuate telematicamente; quelle indirizzate agli imputati sono eseguite mediante invio alla PEC del difensore di fiducia. La comunicazione del differimento effettuata via PEC al difensore è idonea a ritenere l'imputato edotto.
art. 601 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla richiesta di rinnovazione della citazione; la Corte ritiene che, ove l'imputato sia stato validamente edotto del differimento tramite il difensore, non ricorre la necessità di rinnovare la citazione.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Censurata come possibile fonte di nullità procedurale, ma la Corte ha ritenuto che non ricorressero gli estremi della nullità per la mancata notifica, dato l'avvenuto avviso telematico al difensore.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla designazione del difensore d'ufficio; la Corte ha valutato la regolarità del rapporto processuale tenendo conto delle comunicazioni telematiche intervenute.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata come base formale dei motivi svolti.
art. 24 e art. 111 Cost.
I principi costituzionali sul diritto di difesa e sul giusto processo sono stati ritenuti rispettati dalla Corte alla luce della validità della notifica telematica al difensore secondo la normativa emergenziale.
Massime di principio
- In regime di normativa emergenziale (DL 18/2020 e analoghi) le comunicazioni e notificazioni possono essere effettuate telematicamente e la PEC al difensore di fiducia è idonea a ritenere l'imputato edotto del differimento o dell'udienza.
- Una irregolarità formale in una precedente udienza (es. celebrazione in assenza del difensore) può risultare non decisiva se successivamente è avvenuta una regolare comunicazione che ha effettivamente informato il difensore e dunque l'imputato.
- Il possesso di un documento d'identità falso recante la fotografia del possessore è un elemento indiziario di forte rilevanza circa la partecipazione alla contraffazione e può giustificare l'applicazione dell'art.497-bis, comma 2 (fattispecie più grave).
- Per ottenere la rinnovazione della citazione ex art.601 c.p.p. occorre dimostrare l'assenza di una effettiva ed idonea informazione all'imputato o al suo difensore; la mera contestazione formale non è sufficiente se la documentazione prova la notifica telematica.
- Le nullità invocate per violazione del diritto di difesa richiedono una valutazione concreta del pregiudizio e della effettiva incapacità dell'imputato di partecipare al processo; la Corte di legittimità controlla sia i presupposti fattuali che la correttezza giuridica della decisione di rito.
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