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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5600/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 per aver coltivato illecitamente n. 70 piante di marijuana (fatto del 11/09/2018). L'appello in Cassazione deduce: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la mera presenza dell'imputato sul fondo non prova la titolarità della piantagione, essendo il terreno accessibile anche ad altri e utilizzato per il pascolo di oltre 400 ovini; 2) vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) violazione di legge per il diniego della sospensione condizionale della pena senza adeguata valutazione prognostica ex art. 164 c.p.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla responsabilità ha ritenuto insindacabile la valutazione di merito che ha collegato la presenza dell'imputato al fatto che il terreno era nella sua immediata disponibilità e non versava in stato di abbandono, escludendo la plausibilità che terzi vi avessero occultato le piante. Sul diniego delle attenuanti generiche ha osservato che il giudice può basarsi anche su un solo elemento rilevante tra quelli indicati dall'art. 133 c.p. e che i giudici di merito hanno correttamente valorizzato il non modesto grado di dolo e la censurabile personalità dell'imputato. Sul rifiuto della sospensione condizionale la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio prognostico negativo in ragione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4

    Norma incriminatrice applicata per la illecita coltivazione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata la condotta collegando la disponibilità del terreno e la presenza dell'imputato alla coltivazione delle piante.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Regola sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il giudice può basare la sua valutazione anche su un solo elemento rilevante della personalità o delle modalità del reato, giustificando il diniego nel caso concreto.

  • Codice penale, art. 164

    Disposizione sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio prognostico negativo motivato con la gravità del fatto e la personalità dell'imputato.

  • Codice penale, art. 133

    Elenca gli elementi per la valutazione delle attenuanti generiche; nella sentenza è richiamato il principio per cui anche un singolo elemento può essere sufficiente per concedere o negare le attenuanti.

  • Cass. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.279549

    Precedente richiamato per il principio secondo cui il giudice può assumere quale prevalente e decisivo anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p. ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • La presenza dell'imputato su un terreno dove sono state rinvenute piante di stupefacente può, se unita alla disponibilità del fondo e all'assenza di abbandono, costituire elemento sufficiente per ritenere la responsabilità, anche in mancanza di un atto materiale esclusivo di coltivazione.
  • La possibilità teorica che terzi potessero avere accesso al fondo non annulla automaticamente la prova della paternità della piantagione: i giudici di merito valutano la credibilità di tale ipotesi sulla base dello stato del fondo e delle circostanze concrete.
  • Per il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche il giudice può fondarsi anche su un unico elemento significativo tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; pertanto il rigetto delle attenuanti non è per ciò stesso viziato se adeguatamente motivato.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere legittimamente motivato con un giudizio prognostico negativo fondato sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato; tale valutazione di merito è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non illogica o contraddittoria.
  • In Cassazione le valutazioni di fatto e di credibilità compiute dai giudici di merito sono in linea generale insindacabili, salvo profili di illogicità, contraddittorietà o manifesta insufficienza della motivazione.

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