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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28357/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'entità della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente). Il ricorrente lamentava carenza di motivazione, mancato riferimento al comma 2-bis dell'art. 222 cod. strada (riduzione fino a un terzo della sospensione in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), omessa indicazione dei parametri ex art. 218 co. 2 cod. strada utilizzati per determinare la durata della sospensione, e difformità della misura dalla realtà fattuale (assenza di guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti, comportamento collaborativo del conducente). Richiesta l'annullamento limitato alla durata della sospensione della patente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha ammesso il ricorso e annullato la sentenza impugnata limitatamente all'entità della sospensione della patente di guida, disponendo il rinvio al Tribunale di Monza per nuovo giudizio su tale punto. La Corte ha ricordato i principi: 1) il giudice nel patteggiamento deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge anche se non concordate dalle parti; 2) dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 il giudice può, in assenza delle aggravanti previste, optare per la sospensione invece che per la revoca; 3) tuttavia il giudice deve motivare la scelta e la durata della sospensione richiamando i parametri di cui all'art. 218 co. 2 c.d.s. (gravità della violazione, entità del danno, pericolo della circolazione) e indicare se e come è stata applicata la riduzione prevista dall'art. 222 co. 2-bis; 4) l'omessa motivazione su questi punti legittima l'annullamento e il rinvio.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata al fatto (omicidio stradale). La sentenza che applica pena per tale reato comporta anche l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada, ove dovute.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

    Regola sul rito del patteggiamento: la Corte ribadisce che, anche con l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge e che la clausola pattizia sulle sanzioni accessorie non vincola il giudice.

  • art. 222 cod. strada, co. 2 e 2-bis

    "La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale"

    La Corte interpreta il comma 2-bis come imponendo l'obbligatorietà della riduzione della sanzione accessoria (la misura va diminuita fino a un terzo) quando la pena è applicata con il rito del patteggiamento; la quantificazione concreta della riduzione resta a discrezione del giudice di merito che deve esercitare tale discrezionalità considerando i parametri di cui all'art. 218 co. 2 c.d.s.

  • art. 218 cod. strada, co. 2

    parametri per la determinazione delle sanzioni accessorie (es. gravità della violazione, entità del danno, pericolo della circolazione)

    Tali parametri devono guidare la determinazione della durata della sospensione della patente; la motivazione deve esplicitare il richiamo a questi criteri o comunque alle "circostanze del fatto" e alla "gravità della condotta".

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 88/2019

    "ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 co.2, quarto periodo... nella parte in cui non prevede che... il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente... la sospensione... allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti"

    La pronuncia ha reso possibile, anche nel patteggiamento, l'alternativa della sospensione della patente in luogo della revoca quando non ricorrono le aggravanti specifiche; tuttavia ciò richiede comunque motivazione sulla scelta e sulla misura della sospensione.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione è ammissibile anche contro la sentenza di patteggiamento quando si censura l'erronea o omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
  • Il giudice che applica il patteggiamento è tenuto ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, anche se non concordate dalle parti; le pattuizioni sulle sanzioni accessorie sono ininfluenti rispetto al potere-dovere del giudice.
  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, in assenza delle aggravanti (es. guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti) il giudice può optare per la sospensione della patente invece che per la revoca, ma deve motivare adeguatamente la scelta.
  • La misura della sospensione della patente deve essere determinata richiamando i parametri di cui all'art. 218 co. 2 c.d.s. (gravità della violazione, entità del danno, pericolo della circolazione) e/o le "circostanze del fatto"; l'omessa motivazione su questi punti giustifica l'annullamento parziale con rinvio.
  • Quando la sospensione deriva dall'applicazione della pena con il rito del patteggiamento, il giudice deve considerare la riduzione prevista dall'art. 222 co. 2-bis (diminuzione fino a un terzo) e indicare se e come tale riduzione è stata applicata.
  • La valutazione della durata della sospensione è autonoma rispetto alla determinazione della pena principale: pur potendosi riferire ai parametri di cui all'art. 133 c.p., il giudice deve comunque dare separata motivazione circa la sanzione amministrativa accessoria.
  • In mancanza di motivazione sufficiente circa la durata della sanzione accessoria (o dell'applicazione della riduzione prevista dalla legge), la Corte di Cassazione annullerà la decisione limitatamente a tale profilo e rinvierà al giudice di merito.

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