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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32765/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia traeva origine da una domanda di rilascio di un immobile proposta dalla società originariamente concedente in leasing, poi divenuta la società cui era stata trasferita la posizione contrattuale, nei confronti della società che occupava l'immobile in forza di un successivo contratto di locazione stipulato con una terza società, a sua volta detentrice dell'immobile in base a un contratto di locazione finanziaria. La corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda sul rilievo che non fosse stata provata la ricezione, da parte della società utilizzatrice del leasing, della lettera con cui la concedente aveva dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa del contratto di leasing; mancava quindi la prova della risoluzione del leasing, condizione invocata per ottenere il rilascio. In cassazione la società ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione, ma prima della decisione ha depositato memoria dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso per intervenuta definizione bonaria della lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che la dichiarazione dei difensori della ricorrente, priva di accettazione della controparte e di documentazione dell'accordo transattivo, non consentiva di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia ha preso atto della manifestazione di volontà della ricorrente di non insistere nel ricorso e, per sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché l'intimata non ha svolto difese. È stata inoltre esclusa la condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato, perché la sanzione opera per l'inammissibilità originaria e non per quella sopravvenuta dovuta a difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    richiamato per escludere che la semplice dichiarazione unilaterale della ricorrente, senza accordo documentato e senza accettazione della controparte, integri una delle ipotesi processuali che consentono una decisione diversa dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato nel medesimo contesto per affermare che la situazione non rientra nelle tipologie decisorie ivi previste.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato nel medesimo contesto per escludere l'applicabilità delle decisioni previste da tale norma in caso di accordo non dimostrato tra le parti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto per scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e si applica all'inammissibilità originaria del ricorso, non a quella sopravvenuta per difetto di interesse.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, interpretato come sanzione processuale limitata ai casi di inammissibilità originaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la cessazione della materia del contendere presuppone un effettivo accordo transattivo tra le parti, documentato e accompagnato da un comportamento processuale incompatibile con la prosecuzione del giudizio; una mera dichiarazione unilaterale della parte ricorrente non è sufficiente.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'inammissibilità del ricorso quando la parte ricorrente dichiari di non insistere nell'impugnazione, anche se non vi sia un formale accordo processuale tra le parti.
  • Il meccanismo sanzionatorio dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo all'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non anche a quella sopravvenuta per difetto di interesse.
  • In assenza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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