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Sentenza

Sentenza n. 4161/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; ; cb) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; e per quanto occorrer possa -della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; d) d) dell''''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; e) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; f) della Determinazione n. DPF/121 del 13.12.2022 del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi. di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi inclusi le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione Abruzzo con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Agilent Technologies Italia S.p.A. il 31/10/2023: per l’annullamento: della Deliberazione n. 444 del 28 luglio 2023 della Giunta della Regione Basilicata (pubblicata in Albo Pretorio il successivo 1.8.2023) recante “DGR 207/2023 – Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015 e del DL 30 marzo 2023, n. 34, convertito in L 56/2023”, unitamente ai relativi allegati; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la Deliberazione n. 207 del 30.3.2023 della Giunta della Regione Basilicata, recante l’ “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015” unitamente ai relativi allegati.

Giustizia amministrativa202300882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali relativi alla determinazione e al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusi gli elenchi regionali degli operatori soggetti al payback

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e gli atti collegati relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché la determinazione attuativa della Regione Abruzzo e gli atti presupposti. Con motivi aggiunti aveva inoltre impugnato gli atti della Regione Basilicata di approvazione e aggiornamento degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di avere integralmente versato, in favore delle Regioni interessate, la quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che l'integrale versamento della quota ridotta del 25 per cento, previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa agli importi dovuti. Poiché la società aveva documentato il versamento e le amministrazioni costituite non si erano opposte, non residuava un interesse attuale alla decisione sulle impugnazioni degli atti statali e regionali. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della richiesta della ricorrente e della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali

    Il versamento integrale della quota del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali relativi al payback.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È richiamato quale fondamento degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    È richiamato tra le disposizioni che disciplinano gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta stabilisce che il versamento integrale di una quota ridotta dell'importo dovuto estingue l'obbligazione sostanziale e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse, il pagamento documentato dal ricorrente priva di attualità l'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti presupposti e determina la cessazione della materia del contendere.
  • Nei giudizi relativi al payback per dispositivi medici riferito agli anni 2015-2018, l'integrale versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali produce l'estinzione dell'obbligazione delle aziende fornitrici e comporta la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro tali provvedimenti.
  • In presenza della cessazione della materia del contendere determinata dal meccanismo legislativo sopravvenuto e della richiesta della parte ricorrente, le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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