Sentenza del 15/03/2016 n. 535 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni - Mancata notifica cartella di pagamento ai coobbligati solidali dell'imposta di registro - Irregolare costituzione del contraddittorio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si contestava la mancata notifica della cartella di pagamento agli altri coobbligati solidali dell'imposta di registro e, conseguentemente, l'irregolare costituzione del contraddittorio per omessa partecipazione di tutti i corresponsabili dell'obbligazione tributaria.
La decisione
La censura è stata respinta: non sussiste violazione del principio del contraddittorio né irregolare costituzione del giudizio quando la causa è promossa soltanto da uno o alcuni dei debitori solidali. In materia di solidarietà passiva non è configurabile, per il soddisfacimento giudiziale dell'obbligazione, un litisconsorzio necessario tra tutti i coobbligati; pertanto, non vi è obbligo di chiamare o notificare gli atti a tutti i responsabili affinché il giudizio possa validamente proseguire.
Norme richiamate
Principio generale in materia di solidarietà passiva
non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario per il soddisfacimento giudiziale di tale tipo di obbligazioni
Il creditore può agire giudizialmente nei confronti di uno solo o di alcuni dei coobbligati solidali, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti gli altri responsabili.
Sentenza della Corte di cassazione 12 novembre 2014, n. 24098
La Corte ha affermato che, nel giudizio instaurato da uno o alcuni debitori solidali, l'assenza degli altri coobbligati non determina violazione del contraddittorio né litisconsorzio necessario.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni solidali, il giudizio può normalmente essere instaurato nei confronti di uno solo o di alcuni coobbligati, senza obbligo di coinvolgere tutti gli altri.
- La mancata notifica della cartella o degli atti processuali agli altri coobbligati non comporta automaticamente l'invalidità del giudizio per irregolare costituzione del contraddittorio.
- Il litisconsorzio necessario non si presume nelle controversie relative a obbligazioni solidali: occorre una specifica previsione normativa o una particolare struttura del rapporto per renderlo indispensabile.
- La decisione resa nei confronti del coobbligato partecipante al giudizio produce, in linea generale, effetti processuali limitati alle parti coinvolte e non impone la partecipazione degli altri corresponsabili.
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