Cassazione Penale, Ordinanza n. 06636/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Roma a pena detentiva e pecuniaria per un furto aggravato. Con l'unico motivo deduceva violazione ed errata applicazione degli artt. 56, 624 e 625 c.p., sostenendo in sostanza che il fatto dovesse qualificarsi come tentativo e non come furto consumato. La doglianza era impostata sul presupposto che la condotta non avesse raggiunto la piena consumazione del delitto, poiché il soggetto era stato bloccato poco dopo e sotto osservazione della polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Ha richiamato il principio secondo cui il furto è consumato quando l'agente ha acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche se per un tempo breve; non rileva, ai fini della sola configurabilità del tentativo, il fatto che l'autore sia stato monitorato a distanza dalla polizia giudiziaria o bloccato subito dopo, perché tale controllo non impedisce il perfezionarsi dell'autonoma disponibilità del bene prima dell'arresto in flagranza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
È richiamato dalla difesa per sostenere la configurabilità del tentativo; la Corte esclude che, nel caso concreto, ricorrano i presupposti del delitto tentato perché la sottrazione aveva già raggiunto la consumazione.
art. 624 c.p.
Norma base del furto, ritenuto integrato nella forma consumata in presenza della autonoma disponibilità della refurtiva.
art. 625 c.p.
Norma sulle aggravanti del furto; nel caso concreto la condanna era per furto aggravato ai numeri 2 e 7.
art. 625 n. 2 c.p.
Aggravante contestata e confermata insieme alla base del furto.
art. 625 n. 7 c.p.
Aggravante contestata e confermata insieme alla base del furto.
art. 616 c.p.p.
Non è espressamente citato, ma il dispositivo applica la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende tipica dell'inammissibilità del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Il delitto di furto si consuma quando l'agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene sottratto, anche se tale disponibilità dura solo per un breve tempo.
- Ai fini della distinzione tra furto tentato e consumato non è decisiva la mera osservazione a distanza da parte della polizia giudiziaria, né il fatto che l'arresto avvenga poco dopo la sottrazione, se l'agente ha già acquisito il possesso autonomo della cosa.
- Un motivo di ricorso che contrasti con il dato normativo e con un orientamento giurisprudenziale consolidato può essere dichiarato manifestamente infondato e condurre all'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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