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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19625/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La procedura riguardava un concordato preventivo in cui la debitrice contestava due piani di riparto parziale predisposti nella fase esecutiva dal liquidatore giudiziale. In particolare, la ricorrente sosteneva che due creditori bancari, titolari di crediti derivanti da fideiussioni da lei prestate a garanzia di obbligazioni di una società terza, avessero potuto essere soddisfatti solo nei limiti in cui non avessero trovato capienza sul patrimonio del debitore principale, secondo il carattere asseritamente sussidiario delle garanzie e secondo quanto previsto nella proposta concordataria omologata. Denunciava inoltre che i riparti avessero indicato importi dei crediti diversi da quelli risultanti dalla proposta/stato passivo della procedura e che, dopo l’omologazione, questioni su esistenza, entità e rango dei crediti dovessero essere trattate con ordinario giudizio di cognizione. Con il primo motivo invocava la violazione degli artt. 181, 185 e 164 l.fall.; con il secondo la violazione dell’art. 61 l.fall., lamentando l’erronea applicazione della disciplina della solidarietà e del beneficio di escussione. La Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che, nel concordato preventivo, l’omologazione non forma giudicato sull’esistenza, entità e rango dei crediti e che la contestazione sulle modalità di riparto non è devolvibile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Inoltre, il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti i contratti di fideiussione rilevanti ai fini della dedotta sussidiarietà.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, compensando le spese per mancata difesa delle intimate, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto. Ha ritenuto che le questioni sollevate riguardassero la fase esecutiva del concordato e quindi non fossero coperte da un provvedimento decisorio e definitivo impugnabile ex art. 111 Cost.; ha inoltre escluso che la sentenza di omologazione producesse giudicato sui singoli crediti ammessi ai fini del voto, consentendo al liquidatore di operare diversamente in sede di riparto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché il ricorso non riportava il contenuto essenziale delle fideiussioni su cui si fondava la censura.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il ricorso straordinario è proponibile solo contro provvedimenti giurisdizionali decisori e definitivi, anche se emessi in forma diversa dalla sentenza; non è ammesso contro atti di sorveglianza o controllo privi di tali requisiti.

  • art. 61 l.fall.

    Nel contesto richiamato, la Corte ribadisce la regola secondo cui il creditore di più obbligati solidali concorre per l'intero credito sino al totale pagamento, richiamata anche per le fideiussioni prive di beneficium excussionis.

  • art. 169 l.fall.

    Nel concordato preventivo richiama l'applicazione della disciplina della solidarietà ai crediti garantiti, in collegamento con l'art. 61 l.fall.

  • art. 181 l.fall.

    Norma invocata dalla ricorrente per contestare la fase esecutiva e gli effetti dell'omologazione, ma non ritenuta idonea a fondare l'ammissibilità del ricorso.

  • art. 185 l.fall.

    Norma richiamata in tema di esecuzione del concordato, ma la Corte rileva che la disciplina non rinvia alle regole del riparto fallimentare.

  • art. 164 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla formazione e agli effetti della proposta concordataria, senza esito favorevole.

  • art. 176, comma 1, l.fall.

    La ricognizione dei crediti nel concordato serve ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza pregiudicare le decisioni definitive sulla loro sussistenza.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare puntualmente il contenuto degli atti e documenti richiamati e la loro presenza negli atti di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per denunciare la violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 26 l.fall.

    È la base del reclamo proposto contro il decreto del giudice delegato nella fase della procedura concorsuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell'importo dovuto per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, la sentenza di omologazione non determina un giudicato sull'esistenza, sull'entità e sul rango dei singoli crediti: la verifica compiuta ai fini del voto ha natura meramente amministrativa e delibativa.
  • Le controversie che riguardano le modalità di esecuzione del concordato e la distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione non rientrano nella cognizione del giudice delegato come decisione definitiva sui diritti soggettivi; le relative contestazioni vanno devolute al giudice ordinario competente.
  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è inammissibile quando il provvedimento impugnato, pur emesso in forma di decreto o ordinanza, abbia funzione di mera sorveglianza o controllo e non presenti caratteri di decisorietà e definitività.
  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge richiede il rispetto del principio di autosufficienza: il ricorrente deve riprodurre o indicare in modo specifico il contenuto degli atti e documenti decisivi su cui fonda la censura.
  • Nel concorso di creditori garantiti da fideiussione, se la garanzia non prevede un effettivo beneficium excussionis, il creditore può agire per l'intero nei confronti del fideiussore secondo la disciplina della solidarietà richiamata dalla legge fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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