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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-512/24

Order of the General Court (Third Chamber) of 22 July 2025. — Oberon Fuels, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark RDME – Absolute ground for invalidity – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001 – Article 59(1)(a) of Regulation 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-512/24

Giurisprudenza europea62024TO0512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Oberon Fuels contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio UE denominativo RDME. Ha ritenuto che il segno fosse percepito da una parte non trascurabile del pubblico pertinente come abbreviazione di "renewable dimethyl ether" e dunque come indicazione descrittiva di combustibili e biocarburanti. Poiché il motivo di nullità fondato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), era sufficiente, il Tribunale non ha esaminato in concreto il motivo sul difetto di carattere distintivo.

Invalidità del marchio UE denominativo "RDME" per carattere descrittivo dei combustibili e dei biocarburanti rivendicati.

La questione giuridica

Se il marchio denominativo RDME fosse stato registrato in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, perché percepito dal pubblico pertinente come abbreviazione di "renewable dimethyl ether" e quindi descrittivo dei prodotti di classe 4; e, in subordine, se fosse comunque privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Principio di diritto

Un marchio UE denominativo è nullo quando, alla data di deposito/di priorità rilevante, una parte non trascurabile del pubblico pertinente lo percepisce come indicazione descrittiva della natura o della destinazione dei prodotti, anche se il segno è usato in forma maiuscola o se la prova proviene in parte da fonti esterne all’Unione o dal titolare stesso; in tal caso non occorre esaminare ulteriormente l’assenza di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 36 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Invalidità del marchio UE denominativo "RDME" per descrittività

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2024, in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea denominativo per prodotti energetici di classe 4. Il Tribunale decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, ritenendo il ricorso manifestamente infondato in diritto.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio UE RDME era stato registrato su domanda depositata da Oberon Fuels il 15 maggio 2022, con priorità del 18 gennaio 2022. Dimeta BV aveva presentato domanda di dichiarazione di nullità dinanzi all’EUIPO il 19 gennaio 2023, invocando l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001.

La Divisione di annullamento aveva accolto la domanda di nullità sia per descrittività sia per mancanza di carattere distintivo. In appello, la commissione di ricorso ha confermato la nullità, ritenendo che il pubblico specializzato anglofono dell’Unione percepisse RDME come abbreviazione di "renewable dimethyl ether", cioè un tipo di combustibile rinnovabile. Ha inoltre escluso che la lettera maiuscola "R" iniziale modificasse tale percezione.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto:

  • l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio UE è dichiarato nullo se registrato in violazione dell’articolo 7;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), che vieta la registrazione dei segni esclusivamente descrittivi delle caratteristiche dei prodotti o servizi;
  • l’articolo 7, paragrafo 2, che consente di opporre il motivo assoluto anche quando sussista solo in parte dell’Unione;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), relativo ai segni privi di carattere distintivo;
  • l’articolo 36 del regolamento 2017/1001, per cui la data di priorità indicata nella domanda rileva come data di deposito ai fini dell’esame;
  • l’articolo 126 del regolamento di procedura, che consente di decidere con ordinanza motivata quando il ricorso è manifestamente infondato.

Pubblico pertinente e criterio di valutazione

Il Tribunale conferma che il pubblico pertinente comprende sia il grande pubblico sia i professionisti del settore dei combustibili, in particolare dei carburanti rinnovabili. Respinge la tesi della ricorrente secondo cui occorrerebbe considerare soltanto il consumatore medio, osservando che per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è sufficiente che una parte non trascurabile del pubblico pertinente percepisca immediatamente il segno come descrittivo.

Richiama inoltre un principio costante: il livello di attenzione del pubblico non è decisivo ai fini della valutazione del motivo assoluto di rifiuto/descritività.

Valutazione del carattere descrittivo di "RDME"

Il Tribunale ritiene corretto l’apprezzamento della commissione di ricorso secondo cui "RDME" è percepito dal pubblico professionale anglofono come riferimento a "renewable dimethyl ether". Sottolinea che la prova raccolta dinanzi all’EUIPO, pur comprendendo anche fonti postume o provenienti da fuori dell’Unione, era utilizzabile perché consentiva di ricostruire la percezione del segno alla data rilevante.

In particolare, il Tribunale osserva che varie allegazioni precedevano la data di priorità e contenevano riferimenti chiari all’uso di "rDME" per indicare "renewable dimethyl ether". Considera anche legittimo valorizzare fonti estranee all’Unione, in ragione della dimensione globale del mercato dei combustibili e della possibilità che il pubblico professionale europeo sia esposto a tali informazioni.

Il Tribunale respinge anche l’argomento relativo alla maiuscola iniziale "R": trattandosi di un marchio denominativo, la protezione riguarda la parola come tale e non particolari elementi grafici o stilistici; quindi la diversa capitalizzazione non altera la percezione del segno.

Esito del primo motivo e assorbimento del secondo

Conclusivamente, il Tribunale afferma che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto il marchio registrato in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), perché il segno non svolgeva la funzione essenziale di indicare l’origine commerciale, ma veniva percepito come descrizione di un tipo di carburante.

Poiché la sussistenza di un solo motivo assoluto di nullità è sufficiente a impedire la registrazione, il Tribunale dichiara non necessario esaminare il secondo motivo relativo alla mancanza di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Dispositivo e spese

Il ricorso viene integralmente respinto come manifestamente infondato in diritto. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di udienza, che non è stata celebrata.

Principio affermato

Ai fini della nullità di un marchio UE per descrittività, è sufficiente che una parte non trascurabile del pubblico pertinente, anche professionale, riconosca nel segno una descrizione del prodotto; non rileva che il segno sia scritto con maiuscola iniziale né che la prova del significato provenga anche da fonti esterne all’Unione o dalla stessa impresa richiedente, se tali elementi consentono di ricostruire la percezione del segno alla data rilevante.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeanullità del marchiosegni descrittivicarattere distintivoprocedimento dinanzi al tribunale dell'ue

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