Cassazione Penale, Sentenza n. 29882/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 2/12/2021 del Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto dall'imputato contro il provvedimento della Corte d'Assise (5/11/2021) che, ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., aveva disposto la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la complessità del dibattimento. La difesa deduceva violazione di legge e difetto di motivazione: sosteneva che l'ordinanza si limitava a formule di stile, che non era attendibile la previsione di protrazione del procedimento (richiamando che in 7 mesi erano state celebrate solo 4 udienze), che il mero numero dei testi non giustificava la sospensione, e che l'argomentazione sulle difficoltà di traduzione simultanea era illogica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Caltanissetta avesse adeguatamente motivato il rigetto dell'appello, richiamando la valutazione prognostica della complessità ex art. 304, comma 2, c.p.p. (numero elevato di testimoni, struttura delle imputazioni, difficoltà di traduzione simultanea) e osservando che il controllo di legittimità non implica una riconsiderazione dei fatti ma una verifica sulla compatibilità della motivazione con il senso comune e la plausibilità. In conseguenza, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la Cancelleria deve trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare quando il dibattimento appare lungo e complesso; la valutazione ha carattere prognostico e fattuale e, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità salvo vizio di motivazione.
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello contro provvedimenti cautelari: il ricorso in cassazione impugnava il rigetto dell'appello ex art. 310; la Corte ha ritenuto che le doglianze riproducevano questioni già valutate e correttamente disattese in sede di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di Cassazione sulle motivazioni che attengono alla valutazione dei fatti e delle prove: la corte di legittimità verifica solo la compatibilità della motivazione con il senso comune e la plausibilità, non può sostituirsi al giudice di merito.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (e successive proroghe)
Norma che ha consentito la trattazione con contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di discussione orale; qui il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di comunicare al direttore dell'istituto penitenziario copia dei provvedimenti concernenti la custodia cautelare; la cancelleria è stata incaricata di tale adempimento.
sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in merito alla possibile configurazione di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione e alla relativa condanna pecuniaria; la Corte ha ritenuto possibile l'applicazione di una sanzione economica per ricorsi manifestamente infondati o colposi.
Massime di principio
- La sospensione dei termini di custodia cautelare per "complessità" del dibattimento ex art. 304, comma 2, c.p.p. è una valutazione prognostica e fattuale: se adeguatamente motivata sui presupposti (natura delle imputazioni, numero dei testi, modalità svolgimento udienze, difficoltà tecniche come traduzione), è insindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale palese.
- In sede di legittimità la Corte non rivaluta i fatti o le prove; verifica solo la compatibilità della motivazione con il senso comune e la plausibilità: il ricorrente deve quindi censurare vizi di motivazione chiari e specifici, non semplici dissensi sulla valutazione prognostica.
- La mera indicazione del numero di testi è valutata nel contesto: può giustificare la sospensione se collegata alla struttura delle imputazioni e ad altri elementi (es. traduzione simultanea) che rendono prevedibile la protrazione del dibattimento.
- Se si intende impugnare la sospensione, la difesa dovrebbe produrre elementi concreti che dimostrino l'irrilevanza o l'insussistenza delle ragioni addotte (es. calendari udienze, reale durata media delle escussioni, proiezioni temporali documentate), poiché ricorsi generici rischiano l'inammissibilità e sanzioni.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o reiterativi può comportare condanne per spese e somme a titolo di ammenda; occorre valutare il bilanciamento tra interesse alla libertà e rischi di sanzioni economiche.
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