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Sentenza

Sentenza n. 2035/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo, derivante dalla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione lavoro, n. 132 del 20 marzo 2025, di accreditare 1.500 euro sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione lavoro, del 20 marzo 2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 28 luglio 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero a costituire la Carta elettronica del docente e ad accreditarvi complessivamente 1.500 euro, oltre alle spese del giudizio di lavoro. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che il Ministero avesse adempiuto, il docente ha chiesto l’ordine di accredito, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva, la fissazione di un termine e l’applicazione, se ne ricorressero i presupposti, di una somma coercitiva ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente informato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario risultava passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; inoltre, il giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non ha fornito elementi attestanti l’adempimento e ha ordinato l’accredito di 1.500 euro sul portafoglio Carta del docente entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, da attivare su istanza del ricorrente se il Ministero non adempirà nel termine; il commissario avrà ulteriori 60 giorni per provvedere, direttamente o tramite funzionario delegato. Ha invece negato, allo stato, la somma coercitiva richiesta, facendo salva una nuova valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione con il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: -all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 22 dicembre 2025; -all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.

    Per promuovere l’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice devono risultare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per dare esecuzione alle statuizioni ineseguite di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e), del cod. proc. amm..

    La nomina del commissario ad acta può giustificare, allo stato, il mancato riconoscimento della somma coercitiva; la valutazione può essere riesaminata su nuova istanza se l’Amministrazione non collabora con il commissario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione delle statuizioni non adempiute contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché sussistano i presupposti di ammissibilità richiesti per l’azione.
  • Quando l’Amministrazione non dimostra di avere adempiuto agli obblighi imposti dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può comportare il mancato riconoscimento, allo stato, della somma coercitiva richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; resta possibile una nuova valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione con il commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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