Cassazione Penale, Sentenza n. 34054/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra otto sentenze di condanna (nn. 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37 e 40 del casellario) per reati di evasione, detenzione a fine di spaccio e associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché la rideterminazione della pena complessiva nei limiti dell'art. 78 cod. pen. Il Tribunale di Lecce aveva rigettato la domanda sia perché riteneva assenti gli indicatori fattuali di una programmazione unitaria per alcuni reati di evasione, sia subordinando l'applicazione della continuazione ad un provvedimento precedente per altri reati ritenuti già beneficiati; inoltre aveva calcolato i cumuli e applicato un cumulo parziale per il reato n. 37 senza spiegare adeguatamente i criteri usati. Costa ha impugnato sostenendo: errata valutazione del superamento della soglia dei 30 anni prevista dall'art. 78 (si sarebbe dovuto considerare la somma delle pene separate e non solo i residui), omissione di verifica della continuazione tra tutti i reati indicati (art. 671 c.p.p.), carenza di motivazione sul presupposto del cumulo parziale per la sentenza n. 37 e insufficiente spiegazione dei cumuli parziali preesistenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per un nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, rilevando gravi carenze motivazionali: il giudice dell'esecuzione non ha verificato se sussistesse una programmazione unitaria comprendente sia le condanne in cui la continuazione era già stata riconosciuta sia le condanne di evasione per le quali era stata esclusa; non ha adeguatamente spiegato come sono stati calcolati i cumuli richiamati (impossibilitando il controllo sul rispetto dei criteri di cui all'art. 78 cod. pen. e sulla natura dei cumuli precedenti); ha applicato il cumulo parziale per la sentenza n. 37 senza accertare che il reato fosse stato commesso dopo la rimessione in libertà a seguito dell'espiazione di una parte della pena. Conseguentemente la decisione è stata cassata e il procedimento rinviato per nuovo esame conforme ai criteri indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
La Corte richiede chiarezza nel calcolo delle pene concorrenti: per verificare il superamento della soglia dei 30 anni va esplicitato se si considerino le pene separate originarie o solo i residui. Occorre distinguere tra reati commessi prima dell'inizio della detenzione (soggetti al principio dell'unità del rapporto esecutivo e al criterio moderatore dell'art. 78) e reati commessi durante l'espiazione o dopo l'interruzione dell'esecuzione (che comportano un nuovo cumulo non limitato dall'art. 78).
art. 671 cod. proc. pen.
La norma è richiamata in relazione all'istruttoria del giudice dell'esecuzione: il Tribunale non poteva dichiarare inammissibile la richiesta relativa ad alcune condanne senza accertare, anche alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza, la sussistenza o meno del vincolo della continuazione tra tutte le sentenze coinvolte.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso era enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.; la Corte ha esaminato i motivi anche se formulati nei limiti prescritti per la motivazione in cassazione.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla)
Il condannato che invoca l'applicazione della disciplina della continuazione "in executivis" ha un mero interesse all'allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sicché, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice
La Corte conferma che chi chiede la continuazione non ha un onere probatorio pieno: è sufficiente indicare elementi sintomatici della programmazione unitaria; tuttavia il giudice deve comunque valutare e motivare se tali elementi sussistono e se la continuazione si estende a tutte le condanne rilevanti.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare la continuazione tra tutte le condanne rilevanti, anche se per alcune era stato già riconosciuto il vincolo in un precedente provvedimento; non può limitarsi a dichiarare inammissibile la domanda senza verifiche motivate.
- Chi richiede la continuazione in executivis ha solo l'onere di indicare elementi sintomatici della programmata unitarietà dei reati; non è tenuto a fornire piena prova, ma il giudice deve motivare chiaramente la sua valutazione.
- Per verificare il limite dei 30 anni dell'art. 78 cod. pen. il computo deve essere esplicitato: va chiarito se si sommano le pene separate originarie o soltanto i residui non espiati; il giudice deve descrivere i criteri e i passaggi del calcolo per consentire il controllo.
- Occorre distinguere tra reati commessi prima dell'inizio della detenzione (soggetti al principio dell'unità del rapporto esecutivo e alle limitazioni di art. 78) e reati commessi durante l'espiazione o dopo l'interruzione dell'esecuzione (che richiedono un nuovo cumulo non sottoposto alle medesime limitazioni).
- Il cumulo parziale "più grave" (aggiunta della pena ancora da espiare) è applicabile solo se si accerta che il nuovo reato è stato commesso dopo la rimessione in libertà a seguito dell'espiazione di una parte della pena precedente; tale fatto deve essere chiaramente accertato e motivato.
- Il giudice deve indicare come sono stati formati i cumuli precedenti (quali sentenze sono state inglobate in ciascun cumulo) e spiegare perché la disciplina della continuazione si applica o non si applica a ciascuno di essi.
- Sulla scorta dei criteri richiamati nella giurisprudenza, la valutazione della continuazione deve tenere conto di elementi fattuali quali contiguità spazio-temporale, omogeneità delle condotte, sistematicità delle violazioni e abitudini di vita dell'autore.
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