Cassazione Civile, Ordinanza n. 31591/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima di due terreni siti nel Comune di Mussomeli, poi determinata dalla Corte d'appello in favore degli eredi del proprietario originario. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale si era limitata ad aderire alle conclusioni del CTU con formula meramente standard, senza esaminare le critiche puntuali formulate dal proprio consulente tecnico di parte, secondo cui i terreni non avevano, al momento dell'occupazione, concreta edificabilità, anche per effetto delle norme urbanistiche locali che imponevano distanze tali da incidere sulle possibilità effettive di edificazione. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 153 e 345 c.p.c., lamentando la mancata acquisizione del provvedimento di acquisizione sanante, asseritamente prodotto tardivamente. Con il terzo ha lamentato la violazione dell'art. 20, comma 3, L. n. 865 del 1971, sostenendo che il valore venale non poteva essere calcolato come se i fondi fossero edificabili, poiché la prova avrebbe mostrato il contrario. Con il quarto ha censurato la condanna alle spese di lite ex art. 91 c.p.c., assumendo che, cadendo i primi motivi, sarebbe venuta meno anche la soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui il giudice di merito, pur potendo aderire alle conclusioni del CTU, deve dare conto delle critiche specifiche e circostanziate formulate dalle parti e dai loro consulenti. Nel caso concreto, la sentenza impugnata si era limitata ad affermare il pieno potenziale edificatorio delle aree perché inserite nel PRG in zone edificabili e urbanizzate, senza confrontarsi con le osservazioni sulla edificabilità effettiva, sulle dimensioni dei lotti e sulle prescrizioni urbanistiche locali. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi. La sentenza di merito è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma 1, nn. 3 e 4; richiamato anche il n. 5 nella motivazione
è il parametro processuale invocato per censurare violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte richiama il vizio motivazionale quando il giudice non si confronta con critiche specifiche alla CTU.
la motivazione della sentenza deve rendere comprensibile il percorso decisorio; l'adesione alla CTU è sufficiente solo se non vi sono critiche specifiche non esaminate.
richiamato come norma asseritamente violata, in relazione alla valutazione del materiale istruttorio e delle allegazioni difensive.
richiamato come norma asseritamente violata, in relazione alla valutazione delle prove e della consulenza tecnica.
richiamato nel secondo motivo per sostenere l'ammissibilità/efficacia del provvedimento prodotto tardivamente in quanto formatosi successivamente.
richiamato nel secondo motivo con riferimento ai limiti alle nuove produzioni in appello.
art. 20 L. 22 ottobre 1971, n. 865
richiamato per la determinazione dell'indennità di occupazione/espropriazione in base al valore del suolo; nella prospettazione del ricorrente e nella logica della decisione il valore deve essere correlato alla concreta edificabilità effettiva del bene.
richiamato per la condanna alle spese, che resta travolta dall'accoglimento del motivo principale e dal conseguente rinvio.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, la motivazione può essere sintetica solo se non siano state formulate contestazioni tecniche specifiche e circostanziate; in presenza di tali critiche, il giudice deve spiegare puntualmente perché le recepisce o le disattende.
- Nella stima del valore di un'area ai fini dell'indennità dovuta per occupazione o ablazione, la qualificazione urbanistica astratta non esaurisce l'accertamento: occorre considerare anche l'edificabilità effettiva e concreta del suolo, ove incida sulle reali possibilità di sfruttamento edilizio.
- L'omesso confronto con rilievi tecnici decisivi delle parti o del consulente di parte integra vizio della motivazione censurabile in cassazione quando la decisione si limita a una adesione meramente assertiva alla CTU.
- L'accoglimento del motivo che investe la base valutativa dell'indennità travolge, per assorbimento, le ulteriori censure dipendenti sul piano logico e giuridico, incluse quelle sulle produzioni documentali e sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31564/2021 del 04/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →