Ordinanza n. 1079/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione del Procuratore Speciale di “Eur S.p.A.” n. 118 del 17 dicembre 2025, pubblicata sulla piattaforma telematica “Tuttogare” in data 18 dicembre 2025 e comunicata in pari data alla ricorrente, avente ad oggetto l'aggiudicazione della “Procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diretta alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di portierato e sorveglianza presso gli edifici, strutture ed aree di “EUR S.p.A. - CIG B7AE66ACA1” in favore del Gruppo Servizi Associati S.p.A. - G.S.A. S.p.A. (cfr. documento n. 16); - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti i verbali del Seggio di gara, del Responsabile unico del procedimento e della Commissione giudicatrice (verbale n. 1 del 16 settembre 2025, n. 2 del 1° ottobre 2025, n. 3 del 3 ottobre 2025, n. 4 del 21 ottobre 2025 e n. 5 e n. 6 del 29 ottobre 2025), nella parte in cui non è stato rilevato in capo al Gruppo Servizi Associati S.p.A. - G.S.A. S.p.A. il difetto del possesso della licenza prefettizia ex articolo 134 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza prevista per lo svolgimento delle attività di vigilanza; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti e documenti prodotti nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia ex articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023, di contenuto ed estremi ignoti alla ricorrente, in relazione all'offerta presentata da Gruppo Servizi Associati S.p.A. - G.S.A. S.p.A., compresa la relazione resa all'esito del procedimento in data 17 novembre 2025 (di contenuto sconosciuto alla ricorrente, in quanto non ostesa), nella parte in cui non è stata rilevata l'anomalia dell'offerta in capo alla controinteressata; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto a disporre eventuali soccorsi istruttori nei confronti della Società controinteressata in relazione al possesso della licenza prefettizia ex articolo 134 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza prevista per lo svolgimento delle attività di vigilanza; - della graduatoria provvisoria e definitiva della procedura di gara de qua, nelle parti in cui non è stata disposta l'esclusione dalla gara della Società controinteressata in ragione del difetto del possesso della licenza prefettizia ex articolo 134 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza prevista per lo svolgimento delle attività di vigilanza e dell'anomalia dell'offerta ex articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023; - del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato di gara e dei relativi allegati, dei chiarimenti resi in relazione ai quesiti posti nella fase antecedente alla presentazione delle domande di partecipazione e, segnatamente, del chiarimento al quesito n. 37, pubblicato in data 1° settembre 2025, nella parte in cui la Stazione Appaltante ha dichiarato che “i servizi ispettivi con autopattuglia dovranno essere eseguiti da OPL (operatori fiduciari, non armati)” e che “L'attività di ispezione con metal detector dovrà essere eseguita da OPL (operatori fiduciari, non armati)”, contravvenendo alla disciplina di settore prevista per l'attività di vigilanza presso i siti della medesima tipologia di quelli oggetto della presente procedura di gara (cfr. documento n.15); - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti; nonché per la declaratoria di inefficacia e/o per l'annullamento, con conseguente caducazione, dell'Accordo Quadro/Contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato, in relazione al quale la ricorrente formula espressamente richiesta di declaratoria della sua inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 C.p.a.; e per la condanna - di Eur S.p.A. alla tutela in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della ricorrente e con il conseguente subentro ex tunc mediante la stipula di un Accordo Quadro sostitutivo del precedente annullato; - ovvero, in via subordinata, mediante il subentro ex nunc con consequenziale risarcimento, per equivalente, dei danni subiti dalla ricorrente in ragione della mancata esecuzione della parte di appalto illegittimamente eseguita dall'originario aggiudicatario; - in via ulteriormente gradata, in caso di mancato subentro, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) o alla corresponsione dell'indennizzo ex articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; nonché, in via subordinata all'annullamento della procedura di gara de qua e alla sua integrale riedizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto che l'esigenza cautelare potesse essere adeguatamente tutelata mediante la fissazione dell'udienza pubblica di merito, nella quale sarebbe stata approfondita, in particolare, la distinzione tra sorveglianza attiva e sorveglianza passiva. Non ha quindi disposto la sospensione dell'aggiudicazione né adottato altre misure cautelari sostanziali. Ha fissato l'udienza di merito al 13 maggio 2026 e ha compensato le spese.
Atto impugnato: aggiudicazione di un accordo quadro per servizi di portierato e sorveglianza in favore dell'operatore economico controinteressato, unitamente agli atti di gara, alla verifica dell'anomalia e agli atti relativi al possesso della licenza prefettizia per l'attività di vigilanza
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione dell'accordo quadro disposto dalla stazione appaltante in favore dell'aggiudicataria, deducendo, tra l'altro, il mancato possesso della licenza prefettizia prevista dall'art. 134 TULPS per lo svolgimento delle attività di vigilanza, l'illegittimità dell'eventuale soccorso istruttorio relativo a tale requisito e l'omessa esclusione dell'aggiudicataria. Sono stati inoltre contestati gli esiti della verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, nonché il bando, il disciplinare, il capitolato e il chiarimento relativo all'affidamento a operatori fiduciari non armati dei servizi ispettivi con autopattuglia e delle ispezioni con metal detector. La ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto, il subentro, il risarcimento del danno, l'indennizzo e, in via subordinata, la riedizione della gara. In sede cautelare ha domandato la sospensione degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta di rilevanza europea.
art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disciplina dell'accordo quadro con un unico operatore economico.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria.
art. 134 TULPS
Richiamato quale disposizione concernente la licenza prefettizia per lo svolgimento delle attività di vigilanza.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la trattazione della domanda cautelare; il giudice ha ritenuto sufficiente la fissazione dell'udienza di merito.
artt. 122 e 124 c.p.a.
Richiamati dalla ricorrente per la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto, subentro e tutela risarcitoria.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda subordinata di indennizzo.
Massime di principio
- Nella fase cautelare del rito appalti, quando l'esigenza di tutela può essere adeguatamente soddisfatta mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può evitare di sospendere gli atti impugnati e disporre la trattazione della causa nel merito.
- La distinzione tra sorveglianza attiva e sorveglianza passiva può costituire questione rilevante per stabilire se, nell'ambito di una procedura per servizi di portierato e sorveglianza, siano necessari specifici requisiti abilitativi e, in particolare, la licenza prefettizia prevista per le attività di vigilanza.
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