Cassazione Penale, Sentenza n. 24180/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, davanti ad altro magistrato. La motivazione è che il giudice di merito ha omesso di irrogare la pena dell'arresto prevista dalla norma per la recidiva nel biennio, con conseguente illegittimità del trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva condannato Slimani Marouan per guida senza patente applicando ammenda e sospensione della patente ma omettendo l'applicazione della pena dell'arresto. Il motivo del ricorso è la violazione di legge per mancata applicazione della pena dell'arresto prevista dall'art. 116 C.d.S., comma 15, nell'ipotesi di recidiva nel biennio.
Norme richiamate
art. 116 Codice della Strada, comma 15
Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.
La Corte ha ritenuto che, quando ricorre la recidiva nel biennio per guida senza patente, la pena dell'arresto prevista dal comma 15 deve essere presa in considerazione e irrogata ove applicabile; l'omissione costituisce violazione di legge.
Massime di principio
- In procedimenti per guida senza patente verificare sempre la sussistenza di recidiva nel biennio: se accertata, la norma prevede anche la pena dell'arresto e questa deve essere valutata ed eventualmente applicata.
- L'omissione di una pena espressamente prevista dalla legge rappresenta un vizio di legittimità che può determinare l'annullamento della sentenza in sede di cassazione e il rinvio per nuovo giudizio.
- Il giudice di merito che intende non applicare una pena prevista deve fornire una motivazione adeguata (ad esempio indicare cause di non applicabilità o elementi che giustifichino una diversa modulazione della sanzione); l'assenza di tale motivazione espone la decisione a censura di diritto.
- Il pubblico ministero può impugnare in cassazione le sentenze che abbiano omesso di applicare pene obbligatorie o previste esplicitamente dalla legge in presenza di specifiche aggravanti, come la recidiva.
- In sede di rinnovazione del giudizio il tribunale dovrà riesaminare il profilo della recidiva e, se confermata, applicare la misura detentiva prevista o motivare adeguatamente la sua possibile non applicazione.
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