Cassazione Penale, Sentenza n. 34211/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello lamentando: (1) omissione di motivazione rispetto all'eccezione difensiva sulla non configurabilità della recidiva per tutti i reati, con richiesta di spiegazioni circa la maggiore pericolosità sociale ritenuta dal giudice; (2) discrepanza tra la motivazione (che indicava la rideterminazione della pena a 1 anno, 1 mese e 10 giorni) e il dispositivo (che per refuso indicava 1 anno, 10 mesi e 10 giorni). Il ricorso mirava in particolare alla prevalenza della motivazione sul dispositivo e alla correzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul secondo motivo: ha accertato un evidente refuso nel dispositivo (mesi trascritti come "10" invece di "1") e ha dato prevalenza alla motivazione. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, fissandola in anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile o manifestamente infondato; la Corte d'appello era stata ritenuta adeguata nel motivare la recidiva e nell'escluderla per il reato del 2.8.2015 dichiarando la prescrizione. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Norma richiamata per le contestazioni di false dichiarazioni sulle proprie generalità; la Corte ha valutato la recidiva in relazione ai reati contestati e ha escluso la recidiva riferita al fatto del 2.8.2015, dichiarando la prescrizione
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Norma richiamata per il delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (capo 1); la condotta di ingestione di ovuli è stata valutata nel quadro della pericolosità dell'imputato
art. 619 cod. proc. pen.
Richiamato come possibile strumento procedurale per la rettifica di un errore materiale nel dispositivo quando la motivazione consente chiaramente di ricostruire la determinazione della pena
art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.
Richiamato come base normativa per l'annullamento senza rinvio e la rideterminazione della pena da parte della Corte di Cassazione nei casi in cui la motivazione prevale sul dispositivo e l'errore materiale è evidente
Massime di principio
- Se nel dispositivo c'è una discrepanza evidente rispetto alla motivazione e quest'ultima permette di ricostruire chiaramente la determinazione della pena, la motivazione prevale sul dispositivo e l'errore materiale può essere corretto (art. 619 c.p.p.) o la sentenza può essere annullata senza rinvio con rideterminazione della pena (art. 620 c.p.p.)
- Le doglianze generiche sulla mancata risposta alle eccezioni difensive sono spesso dichiarate inammissibili; l'avversario deve indicare con precisione quale specifico punto della motivazione sarebbe mancante o insufficiente
- Nel valutare la sussistenza della recidiva il giudice considera numero, specificità e temporalità dei precedenti, l'efficacia deterrente delle condanne precedenti e la connessione tra le nuove condotte e il percorso delinquenziale: la recidiva può essere esclusa se, al tempo del fatto precedente, non era intervenuta condanna irrevocabile
- La prescrizione deve essere valutata autonomamente per ciascun fatto; l'esistenza di una prescrizione per un capo può obbligare il giudice a escludere quel reato dalla continuazione e a rideterminare la pena complessiva
- Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello o alla Corte di cassazione di infliggere una pena peggiorativa rispetto a quella di grado inferiore; questo principio orienta anche la correzione di refusi che, se lasciati, avrebbero aumentato la sanzione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34127/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34128/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34129/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34130/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34132/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34135/2024 del 10/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →