Ordinanza n. 528/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della delibera del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Firenze del 2 febbraio 2026 con la quale è stato approvato il nuovo Piano di studio del Corso di Diploma accademico di Primo Livello in Pittura (DAPL01) e, in particolare, la modifica della natura dell’insegnamento ABAV05 Pittura da “laboratoriale” (300 ore) a “teorico-pratico” (150 ore); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Martorana Rebecca il 22/6/2026: - del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca del 13 maggio 2026, n. 512; - della delibera del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Firenze del 2 febbraio 2026 con la quale è stato approvato il nuovo Piano di studio del Corso di Diploma accademico di Primo Livello in Pittura (DAPL01) e, in particolare, la modifica della natura dell’insegnamento ABAV05 Pittura da “laboratoriale” (300 ore) a “teorico-pratico” (150 ore); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorrer possa in parte qua, la proposta della Scuola di Pittura approvata nella seduta del 26 gennaio 2026 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Firenze che ha modificato il Piano di studio del corso DAPL01, trasformando l'insegnamento ABAV05 Pittura da laboratoriale, per 300 ore, a teorico-pratico, per 150 ore, nonché il decreto direttoriale ministeriale che ha approvato la nuova disciplina
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la delibera del Consiglio Accademico del 2 febbraio 2026 relativa al nuovo Piano di studio del Corso di Diploma accademico di Primo Livello in Pittura e, in particolare, la modifica dell'insegnamento ABAV05 Pittura, oltre al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 13 maggio 2026, n. 512, e agli atti presupposti e consequenziali. Hanno chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Il testo non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti non fosse meritevole di favorevole delibazione perché il decreto ministeriale impugnato non è applicabile agli studenti immatricolati in anni accademici anteriori alla sua entrata in vigore. Ne consegue, secondo il giudice, che le ricorrenti non sono destinatarie della nuova disciplina contestata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; l'istanza di sospensione è stata respinta per l'assenza di una favorevole delibazione, in ragione della non applicabilità della disciplina impugnata alle ricorrenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un atto presuppone che il ricorrente sia effettivamente destinatario della disciplina contestata; se la disciplina sopravvenuta non si applica agli studenti immatricolati anteriormente alla sua entrata in vigore, difetta un presupposto concreto per accogliere la domanda cautelare diretta a sospenderla.
- La non applicabilità ratione temporis della disciplina impugnata agli attuali ricorrenti esclude una favorevole delibazione della domanda cautelare, anche quando siano stati impugnati sia l'atto ministeriale sia l'atto attuativo dell'istituzione accademica.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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