Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 535 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

RISCOSSIONE- TASSE AUTO - DEFINITIVITA' PER MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DIACCERTAMENTO - CARTELLA ESATTORIALE - TERMINE. In tema di riscossione coattiva di tasse automobilistiche a seguito diavviso di accertamento divenuto definitivo per mancata opposizione l'enteimpositore deve osservare il termine biennale previsto dall'art. 25 del D.P.R.600/1973 - che assume rilievo di norma generale - non potendo invocare il piùlungo termine prescrizionale previsto dall'art. 5 del D.L. 53/1983, assumendoquale evento interruttivo della prescrizione la notifica dell'accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la riscossione di tasse automobilistiche sulla base di un avviso di accertamento divenuto definitivo perché non impugnato. Il punto centrale è stabilire quale termine dovesse rispettare l'ente impositore per iscrivere a ruolo e notificare la cartella esattoriale: il termine biennale previsto dall'art. 25 del D.P.R. 600/1973, considerato norma generale, oppure il più lungo termine prescrizionale previsto dall'art. 5 del D.L. 53/1983, facendo decorrere o interrompendo la prescrizione dalla notifica dell'avviso di accertamento.

La decisione

La sentenza ha ritenuto applicabile il termine biennale previsto dall'art. 25 del D.P.R. 600/1973. L'ente impositore non può quindi giustificare la riscossione tardiva invocando il più lungo termine prescrizionale dell'art. 5 del D.L. 53/1983 né considerare la notifica dell'avviso di accertamento come evento sufficiente a consentire il differimento della riscossione oltre il termine biennale. Ne consegue l'illegittimità della riscossione o della cartella notificata oltre tale termine.

Norme richiamate

  • Art. 25 del D.P.R. 600/1973

    La disposizione è stata considerata norma generale applicabile alla riscossione coattiva conseguente a un avviso di accertamento divenuto definitivo, imponendo all'ente impositore il rispetto del termine biennale.

  • Art. 5 del D.L. 53/1983

    più lungo termine prescrizionale

    Il termine prescrizionale più lungo previsto dalla norma non può essere invocato dall'ente impositore per superare il termine biennale applicabile alla formazione e notificazione della cartella esattoriale; la notifica dell'accertamento non vale, in questo contesto, a differire indefinitamente la riscossione.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento tributario diventa definitivo per mancata impugnazione, l'amministrazione deve comunque rispettare i termini specifici previsti per la successiva riscossione coattiva.
  • La definitività dell'accertamento non consente all'ente impositore di notificare la cartella in qualsiasi momento: occorre verificare il termine biennale decorrente dalla definitività o dall'evento previsto dalla disciplina applicabile.
  • Un termine prescrizionale generale o più lungo non può essere utilizzato per eludere un termine più breve specificamente previsto per la riscossione mediante ruolo o cartella.
  • In caso di cartella notificata tardivamente, il contribuente può contestare la decadenza dell'amministrazione, anche se l'avviso di accertamento originario non era stato impugnato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.