Sentenza del 27/04/2016 n. 535 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
RISCOSSIONE- TASSE AUTO - DEFINITIVITA' PER MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DIACCERTAMENTO - CARTELLA ESATTORIALE - TERMINE. In tema di riscossione coattiva di tasse automobilistiche a seguito diavviso di accertamento divenuto definitivo per mancata opposizione l'enteimpositore deve osservare il termine biennale previsto dall'art. 25 del D.P.R.600/1973 - che assume rilievo di norma generale - non potendo invocare il piùlungo termine prescrizionale previsto dall'art. 5 del D.L. 53/1983, assumendoquale evento interruttivo della prescrizione la notifica dell'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la riscossione di tasse automobilistiche sulla base di un avviso di accertamento divenuto definitivo perché non impugnato. Il punto centrale è stabilire quale termine dovesse rispettare l'ente impositore per iscrivere a ruolo e notificare la cartella esattoriale: il termine biennale previsto dall'art. 25 del D.P.R. 600/1973, considerato norma generale, oppure il più lungo termine prescrizionale previsto dall'art. 5 del D.L. 53/1983, facendo decorrere o interrompendo la prescrizione dalla notifica dell'avviso di accertamento.
La decisione
La sentenza ha ritenuto applicabile il termine biennale previsto dall'art. 25 del D.P.R. 600/1973. L'ente impositore non può quindi giustificare la riscossione tardiva invocando il più lungo termine prescrizionale dell'art. 5 del D.L. 53/1983 né considerare la notifica dell'avviso di accertamento come evento sufficiente a consentire il differimento della riscossione oltre il termine biennale. Ne consegue l'illegittimità della riscossione o della cartella notificata oltre tale termine.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. 600/1973
La disposizione è stata considerata norma generale applicabile alla riscossione coattiva conseguente a un avviso di accertamento divenuto definitivo, imponendo all'ente impositore il rispetto del termine biennale.
Art. 5 del D.L. 53/1983
più lungo termine prescrizionale
Il termine prescrizionale più lungo previsto dalla norma non può essere invocato dall'ente impositore per superare il termine biennale applicabile alla formazione e notificazione della cartella esattoriale; la notifica dell'accertamento non vale, in questo contesto, a differire indefinitamente la riscossione.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento tributario diventa definitivo per mancata impugnazione, l'amministrazione deve comunque rispettare i termini specifici previsti per la successiva riscossione coattiva.
- La definitività dell'accertamento non consente all'ente impositore di notificare la cartella in qualsiasi momento: occorre verificare il termine biennale decorrente dalla definitività o dall'evento previsto dalla disciplina applicabile.
- Un termine prescrizionale generale o più lungo non può essere utilizzato per eludere un termine più breve specificamente previsto per la riscossione mediante ruolo o cartella.
- In caso di cartella notificata tardivamente, il contribuente può contestare la decadenza dell'amministrazione, anche se l'avviso di accertamento originario non era stato impugnato.
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