Sentenza n. 574/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’accertamento e la declaratoria: - della nullità assoluta e/o dell’inesistenza e/o dell’inefficacia della concessione edilizia in sanatoria n. 5 del 24 aprile 1999 (d’ora in poi n. 5/1999) emessa dal Comune di Calasetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: concessione edilizia in sanatoria n. 5 del 24 aprile 1999, rilasciata dal Comune di Calasetta per un immobile sito in zona agricola E4
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento della nullità, inesistenza o inefficacia della concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 1999 in favore di un privato. Ha dedotto l'assenza dei presupposti di legge, una presunta duplicazione del cosiddetto Bonus Sardo per l'edilizia abusiva, la violazione dei vincoli urbanistici e paesaggistici gravanti sull'area, l'insussistenza della doppia conformità, la non corrispondenza tra lo stato dei luoghi e quello rappresentato nell'istanza di sanatoria, nonché la mancanza o falsità di accertamenti, pareri e nulla osta. La ricorrente ha inoltre depositato una querela di falso relativa ad alcune affermazioni contenute nella motivazione del titolo edilizio, chiedendo la sospensione del giudizio e la rimessione della questione al giudice ordinario. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Il TAR ha rilevato: l'assenza di prova di un titolo giuridico sull'immobile finitimo idoneo a fondare la legittimazione e l'interesse ad agire; la mancata impugnazione degli eventuali atti presupposti; l'omessa indicazione delle circostanze tassative di nullità; la genericità e indeterminatezza della causa petendi; la tardività dell'impugnazione del titolo del 1999. La ricorrente ha inoltre prospettato la natura imprescrittibile dell'azione di nullità, mentre il TAR ha ricordato che anche l'azione di nullità è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 31, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la querela di falso, perché priva dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità richiesti dall'art. 221, comma 2, c.p.c. e perché riferita in larga parte a valutazioni giuridiche o amministrative, non suscettibili, in quanto tali, di essere qualificate come vere o false. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per plurime ragioni autonome: mancata dimostrazione della legittimazione e dell'interesse a ricorrere; mancata specifica impugnazione degli atti presupposti; omessa deduzione di una causa tassativa di nullità; genericità delle censure e indeterminatezza della causa petendi. Il Collegio ha inoltre rilevato, ad abundantiam, la tardività e la manifesta infondatezza della domanda. Richiamando la giurisprudenza precedente, ha affermato che la violazione di vincoli urbanistici o paesaggistici da parte di un titolo edilizio integra, di regola, un vizio di annullabilità per violazione di legge e non determina la nullità del titolo, salvo ricorrenza delle tassative ipotesi dell'art. 21-septies l. 241/1990. Il titolo edilizio, finché non annullato, legittima le opere e la sua rimozione non può essere ottenuta mediante una richiesta di repressione dell'abuso o mediante un'istanza volta a sollecitare l'autotutela, che è discrezionale e non coercibile dal privato. L'impugnazione diretta del titolo avrebbe dovuto essere proposta nel termine decadenziale di sessanta giorni, ormai ampiamente decorso. Il TAR ha ravvisato nel proliferare di iniziative analoghe una condotta gravemente colposa e strumentale, idonea ad aggravare il contenzioso e a pregiudicare la ragionevole durata dei processi. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese in favore del Comune, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, nonché al pagamento di ulteriori euro 2.000,00 ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, c.p.a.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente, sentite le parti, la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
art. 221, comma 2, c.p.c.
La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
La querela di falso è inammissibile o nulla se non indica specificamente gli elementi e le prove della falsità e se investe valutazioni, anziché circostanze fattuali suscettibili di verifica.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità del provvedimento amministrativo è configurabile soltanto nelle ipotesi tassative previste dalla legge; la mera violazione di vincoli urbanistici o paesaggistici non determina, di regola, la nullità del titolo edilizio.
art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990
La violazione di legge derivante dal contrasto del titolo edilizio con vincoli urbanistici o paesaggistici integra un vizio di annullabilità, da far valere mediante tempestiva impugnazione.
art. 31, comma 4, c.p.a.
Anche l'azione di nullità del provvedimento amministrativo è soggetta al termine di decadenza di 180 giorni.
art. 41 c.p.a.
L'impugnazione del titolo edilizio annullabile deve essere proposta nel termine decadenziale previsto per il ricorso.
art. 26, comma 1, seconda parte, c.p.a.
il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati
La condanna pecuniaria ulteriore può essere pronunciata d'ufficio quando la parte abbia agito con motivi manifestamente infondati e con colpa grave.
Massime di principio
- La violazione di vincoli urbanistici o paesaggistici da parte di una concessione o di un permesso edilizio in sanatoria integra, di regola, un vizio di annullabilità per violazione di legge e non una causa di nullità, salvo il ricorrere di una delle ipotesi tassative previste dall'art. 21-septies l. 241/1990.
- Un titolo edilizio rilasciato dall'amministrazione, anche se eventualmente illegittimo, produce effetti e legittima le opere fino al suo annullamento; il terzo interessato deve impugnarlo direttamente entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
- Non è possibile utilizzare un'azione diretta a ottenere la repressione di un abuso edilizio per eludere la mancata tempestiva impugnazione di un titolo edilizio esistente: una simile iniziativa si risolve in una richiesta di riesame in autotutela.
- L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio è espressione di potere discrezionale e non sussiste, in via generale, un obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza privata di autotutela; tale potere non può essere imposto mediante ricorso avverso il silenzio.
- La legittimazione e l'interesse a ricorrere contro un titolo edilizio richiedono la dimostrazione di una posizione giuridica qualificata, quale la titolarità o disponibilità di un immobile finitimo o di altro specifico rapporto con l'intervento contestato; la mera denuncia generalizzata della regolarità edilizia degli immobili circostanti non è sufficiente.
- La querela di falso non può riguardare valutazioni giuridiche o amministrative contenute nella motivazione di un provvedimento e deve indicare specificamente gli elementi e le prove della falsità, a pena di invalidità dell'atto.
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