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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37779/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato la loro richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, con l'adozione del braccialetto elettronico (art. 275-bis c.p.p.). Denunciano violazione dell'art. 275-bis in riferimento all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., per insufficiente motivazione: il tribunale si sarebbe limitato a richiamare la gravità dei fatti e la personalità degli indagati senza valutare specificamente l'utilità strumentale del dispositivo elettronico e la concreta compatibilità degli arresti domiciliari con le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sui giudizi di merito e di esigenza cautelare, precisando che il controllo in Cassazione riguarda la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti nell'atto impugnato. Quanto al braccialetto elettronico, la Corte ha ricordato che l'art. 275-bis c.p.p. è una modalità esecutiva degli arresti domiciliari e non una nuova misura: se il giudice della cautela ritiene gli arresti domiciliari intrinsecamente inidonei a neutralizzare il rischio (pericolosità degli indagati, gravità e pluralità dei reati, aggravanti), la valutazione sull'inutilità del braccialetto è assorbita da quella decisione. Il Tribunale del riesame aveva motivato congruamente l'esigenza della custodia cautelare in carcere richiamando la molteplicità e gravità dei furti (17 furti in abitazione, con aggravanti quali commissione di notte, uso di strumenti di effrazione e veicolo rubato) e profili personali dei prevenuti (pregiudizi penali e spiccata indole criminale), perciò la Corte ha ritenuto insussistenti i profili di censura. I ricorrenti sono stati altresì condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    La disposizione è stata interpretata come mera modalità di esecuzione degli arresti domiciliari (il "braccialetto elettronico"), non come una nuova misura cautelare autonoma; pertanto, ove il giudice ritenga gli arresti domiciliari inidonei in sé, la prescrizione del braccialetto non è in grado di mutare l'esito della valutazione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato quale parametro di impugnazione in Cassazione (vizi di motivazione), ma la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il riesame aveva fornito ragioni giuridicamente significative e non contraddittorie.

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come esigenza cautelare accertata (pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio), già evidenziata dal G.I.P. e confermata dal Tribunale del riesame come motivo per la custodia in carcere.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e, in caso di motivi manifestamente infondati o di colpa nella formulazione, al pagamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare i ricorrenti a versare euro 3.000 ciascuno.

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Richiamato come circostanza aggravante (commissione del reato di notte) che ha aggravato il quadro fattuale e contribuito alla valutazione di gravità della condotta.

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 e art. 16 comma 1 d.l. n. 228/2021 (conv. con modificazioni)

    Norme procedurali richiamate per segnalare che il procedimento in Cassazione è stato trattato in forma cartolare (senza discussione orale), ai sensi delle disposizioni emergenziali e successive modifiche.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato quale riferimento al procedimento incidentale di riesame della misura cautelare, posto a fondamento dell'impugnazione.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Dispositivo richiamato per gli adempimenti di trasmissione dell'atto alla cancelleria, come disposto dalla sentenza.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è chiamata a rivedere gli accertamenti di merito (gravità degli indizi, valutazione della personalità dell'indagato, esigenza cautelare): il controllo è limitato a verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti nell'atto impugnato.
  • L'art. 275-bis c.p.p. (braccialetto elettronico) va interpretato come modalità esecutiva degli arresti domiciliari; se il giudice della cautela ritiene che gli arresti domiciliari siano di per sé inidonei a neutralizzare il rischio, l'aggiunta del braccialetto difficilmente modifica la scelta della misura più afflittiva.
  • Per impugnare con successo la decisione che nega il beneficio degli arresti domiciliari con braccialetto, è necessario dimostrare che la motivazione del giudice sia formalmente insufficiente, contraddittoria o illogica, non semplicemente che si sarebbe valutato diversamente il quadro di fatto.
  • La motivazione deve essere specifica e collegare concretamente le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di recidiva, di inquinamento probatorio) agli elementi fattuali e personali: meri richiami generici alla gravità non sono necessariamente viziabili se contestualizzati con fatti e circostanze precise.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato rischia non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende); pertanto le impugnazioni contro provvedimenti cautelari devono essere valutate attentamente dal punto di vista della fondatezza giuridica.

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