Cassazione Penale, Sentenza n. 5080/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Grassi era stato condannato per il delitto di induzione indebita ex art. 319‑quater c.p., per avere, in concorso con altri, indotto Di Lernia a versare una somma di denaro per "aggiustare" una verifica fiscale inesistente. Impugnava la sentenza d'appello lamentando: (1) l'inammissibilità dichiarata dalla Corte d'appello della questione di riqualificazione del fatto in truffa proposta con motivi d'appello aggiunti; (2) la necessità di tale riqualificazione perché, a suo avviso, nessuno dei concorrenti rivestiva effettiva qualifica di pubblico ufficiale (uno era in quiescenza) e l'elemento soggettivo sarebbe stato l'inganno e non l'abuso della qualità di pubblico ufficiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio secondo cui il giudice ha il dovere di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica (art. 521 c.p.p.) e che tale potere/dovere non può essere impedito dal principio devolutivo delle impugnazioni. Tuttavia la Cassazione ha anche rilevato che non era possibile procedere direttamente alla riqualificazione in sede di legittimità perché i fatti non erano stati ricostruiti in modo sufficientemente certo dai giudici di merito; di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio e approfondimento della questione di merito riguardante la possibile riqualificazione in truffa.
Norme richiamate
art. 521, comma 1, cod. proc. pen.
nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa
Il potere di riqualificazione è espressione del principio di legalità ed è dovere del giudice accertare la corretta corrispondenza tra fatto concreto e fattispecie legale; tale funzione prevale sui limiti procedurali del principio devolutivo.
art. 319‑quater cod. pen.
Norma che sanziona l'induzione indebita, con riferimento all'abuso della qualità di pubblico ufficiale per ottenere indebitamente denaro. Nella fattispecie la condanna era fondata sulla sussistenza di tale abuso in concorso.
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina il principio devolutivo nelle impugnazioni; la Corte osserva che tale principio è procedurale e non può impedire l'esercizio del dovere del giudice di qualificare correttamente il fatto.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la presentazione di motivi aggiunti in appello; la Corte osserva che, se la questione di riqualificazione viene sollevata in tali forme, il giudice d'appello può e deve valutare la questione e procedere alla riqualificazione se i fatti lo giustificano.
Massime di principio
- Il giudice (di merito o d'appello) ha il dovere di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica anche oltre i limiti formali delle impugnazioni; non può sottrarsi a questa funzione richiamando solo il principio devolutivo.
- La Corte di Cassazione può procedere a riqualificazione di fatto solo se la ricostruzione storica dei fatti da parte dei giudici di merito è già certa e completa; in mancanza di ciò deve annullare e rinviare per un nuovo esame di merito.
- Se la difesa propone in appello motivi aggiunti di riqualificazione (ex art. 585 c.p.p.), il giudice d'appello deve esaminarli nel merito e valutare se i fatti dimostrano una fattispecie diversa (es. truffa anziché induzione indebita).
- La distinzione tra induzione indebita per abuso della qualità di pubblico ufficiale e truffa dipende da accertamenti fattuali: va verificato se vi sia stato effettivo esercizio o abuso di qualità pubblica oppure mero inganno senza titolo pubblico; la prova della qualità e del suo abuso è decisiva.
- Per il ricorrente convenevole è strategico, quando sussistono elementi, proporre tempestivamente in appello motivi aggiunti volti alla riqualificazione, chiedendo al giudice d'appello il concreto esame della questione, perché la Cassazione potrà intervenire sulla qualificazione solo se i fatti sono già definitivamente accertati.
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