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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15946/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di € 110.480,00 rinvenuti a bordo di una Nissan Juke condotta dal Di Matteo. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., sostenendo l'assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa la provenienza del denaro e l'assenza di un delitto presupposto della ricettazione. Ha rilevato di essere incensurato, di avere modeste capacità economiche (reddito 2020 pari a € 1.200,00; moglie percettrice di reddito di cittadinanza), l'autovettura intestata a società di noleggio e la mera parentela con soggetti ritenuti vicini a clan non sarebbero elementi sufficienti per collegarlo ad ambienti criminali. Ha anche censurato quella che ha definito una presunta inversione dell'onere della prova, laddove la mancata giustificazione del possesso del denaro sarebbe stata ritenuta sufficiente a provare la provenienza illecita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato il fumus commissi delicti senza decidere anticipatamente la responsabilità penale (distinzione tra controllo cautelare e merito). Ha confermato che, in tema di ricettazione, non è necessario accertare giudizialmente il delitto presupposto in tutti i suoi elementi: la provenienza illecita può desumersi per prove logiche dalle caratteristiche del bene. Nel caso concreto ha ritenuto decisivi la rilevante somma trovata, le scarse capacità economiche del Di Matteo, l'assenza di plausibile giustificazione, le modalità di occultamento del denaro nell'auto e i collegamenti con soggetti/contesti legati al clan Contini. Per tali ragioni il sequestro è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il sindacato del tribunale del riesame (e della Cassazione in sede cautelare) deve limitarsi al controllo di compatibilità della misura con la fattispecie e al verificarsi del fumus e del periculum, senza decidere anticipatamente sulla responsabilità penale nel merito.

  • art. 648 cod. pen.

    Il reato di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale completo del delitto presupposto: la provenienza illecita del bene può essere desunta con prove logiche e dalle caratteristiche del bene posseduto.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    In caso di rigetto del ricorso per cassazione avverso misure cautelari, si applica la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74

    Norme sul traffico di sostanze stupefacenti richiamate nel contesto investigativo: le frequentazioni e i controlli con soggetti denunciati per reati in materia di stupefacenti sono elementi fattuali rilevabili ai fini delle valutazioni cautelari.

  • Giurisprudenza di riferimento: Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 (Mariano)

    Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano

    Principio che il controllo cautelare non può tradursi in anticipata decisione di merito; va limitato al giudizio di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 (Tartari)

    Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari

    Confermato che la responsabilità per ricettazione può fondarsi su prove logiche senza accertamento pieno del reato presupposto.

  • Giurisprudenza recente: Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021 (Berati) e Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021 (Grumo)

    Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo

    Affermano che il possesso di rilevanti somme di denaro occultate e la mancata plausibile giustificazione possono integrare la ricettazione, specie alla luce dei limiti normativi alla detenzione di contante.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019 (Failla) e Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013 (Cavalli)

    Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli

    Confermano che il presupposto del reato di ricettazione può essere desunto dalle caratteristiche del bene e dalle circostanze del possesso, senza accertamento puntuale del reato originario.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare il tribunale del riesame controlla la compatibilità della misura con la fattispecie (fumus e periculum) ma non decide il merito della responsabilità penale.
  • Per la ricettazione non è necessario provare giudizialmente il reato presupposto: la provenienza illecita del bene può essere desunta con prove logiche e dalle caratteristiche del bene (es. somma rilevante, modalità di occultamento).
  • Il possesso di ingenti somme di denaro occultate, unito all'assenza di plausibile giustificazione e alla discrepanza con le capacità economiche del possessore, è elemento idoneo a far presumere la provenienza illecita.
  • Elementi circostanziali quali collegamenti familiari o effettivi rapporti con soggetti riconducibili ad ambienti criminali possono concorrere, insieme ad altri indici, a comporre il fumus del delitto.
  • La mancata giustificazione non determina di per sé un'inversione dell'onere della prova: resta onere dell'accusa dimostrare la sussistenza di indizi idonei, ma tali indizi possono fondarsi su deduzioni logiche e sulle circostanze concrete.
  • Conseguenza pratica: in situazioni analoghe, per evitare il rischio di sequestro preventivo, chi detiene denaro consistente dovrebbe poter fornire documentazione o spiegazioni plausibili sulla provenienza e sulla necessità/destinazione della somma.

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