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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22694/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputata impugnava la sentenza di condanna per furto (artt. 624-625, n.7 c.p.) deducendo principalmente la violazione di legge in relazione alla procedibilità: a seguito del d.lgs. n.150/2022 il reato di furto è divenuto procedibile a querela; nel caso di specie la Corte territoriale non avrebbe verificato se fosse stata rispettata la condizione di procedibilità prevista dal regime transitorio (termine per la presentazione della querela). Inoltre si contestava che il verbale di constatazione dei Carabinieri relativo alla signora Francesca Muffato non contenesse una manifestazione della volontà punitiva idonea a costituire querela. La ricorrente aveva anche sollevato profili collegati all'art. 162-ter c.p. (riparazione del danno), non decisivi ai fini della pronuncia definitiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul secondo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché mancava la condizione di procedibilità in relazione a entrambi i furti: per Giorgio Demo non risulta alcuna querela nei termini del regime transitorio del d.lgs. n.150/2022; per Francesca Muffato il verbale delle forze dell'ordine, sebbene intitolato "querela", non contiene né in forma esplicita né in forma implicita elementi univoci tali da manifestare la volontà punitiva della persona offesa e quindi non è idoneo a configurare querela. La Corte ha altresì ricordato che la mancanza della querela è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e che, in presenza di tale difetto, l'azione penale è improcedibile. Ha posto le spese a carico dell'imputata.

Norme richiamate

  • artt. 624-625 c.p.

    Indicano il reato di furto e la circostanza aggravante contestata; la modifica del regime di procedibilità successiva alla commissione dei fatti ha inciso sulla necessità della querela per procedere.

  • art. 162-ter c.p.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla riparazione del danno come possibile causa di estinzione o di differente regime processuale; la Corte di Cassazione non ha privilegiato tale argomento perché assorbito dalla rilevanza della procedibilità per querela.

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (art. 2, comma 1, lett. i))

    Ha modificato il regime di procedibilità rendendo il reato di furto procedibile a querela; la Corte ha affermato che la nuova disciplina si applica anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore secondo il principio consolidato di applicazione della nuova procedibilità.

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (art. 85, disciplina transitoria)

    Stabilisce il termine per la presentazione della querela per i fatti anteriori all'entrata in vigore: il termine decorre dall'entrata in vigore (30/12/2022) se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto; la mancata querela nei termini rende improcedibile l'azione.

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (art. 89)

    Richiamato nella motivazione delle doglianze di parte come parte del regime transitorio concernente la procedibilità a querela; la Corte ne ha applicato i principi nel verificare la decorrenza e la tempestività della querela.

  • art. 336 c.p.p.

    Definisce i contenuti minimi della querela: la Corte ha richiamato il principio per cui la querela richiede la chiara manifestazione della volontà che si proceda, distinguendola dalla semplice denuncia.

Massime di principio

  • Se una fattispecie è stata resa procedibile a querela da una riforma intervenuta durante il processo, occorre verificare sempre l'applicazione delle norme transitorie e i termini per la presentazione della querela: la nuova procedibilità può trovare applicazione anche per fatti commessi anteriormente alla riforma.
  • La querela è la condizione di procedibilità per i reati indicati: la sua mancata presentazione nei termini previsti determina l'improcedibilità dell'azione penale e l'annullamento senza rinvio di eventuali sentenze di condanna.
  • Un verbale redatto dalla polizia giudiziaria o dai carabinieri non costituisce automaticamente querela: è necessario che dal contenuto emergano in modo univoco elementi, espliciti o impliciti, della volontà punitiva della persona offesa.
  • La valutazione sulla sussistenza della querela è, in primo luogo, di merito, ma la sua presenza o tempestività è questione processuale che la Corte di Cassazione può e deve verificare d'ufficio anche accedendo agli atti, prescindendo dalle motivazioni del giudice di merito.
  • La mancanza della querela è rilevabile in ogni stato e grado e assorbe altri profili di censura: se sussiste il difetto di procedibilità la decisione di merito va annullata senza rinvio.
  • In presenza di contestazioni circa la riparazione del danno o atti riparatori ai sensi di disposizioni come l'art. 162-ter, va comunque verificata preliminarmente la condizione di procedibilità: anche il pagamento o la riparazione possono incidere solo se compatibili con i termini e le condizioni previste dalla legge.

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