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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8005/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 13/04/2023 relativo all'intero compendio aziendale della societa GI & GI srl. Il Procuratore ha contestato in Cassazione la motivazione del riesame sulla prescrizione del reato previsto dall'art. 512-bis c.p., sostenendo che il reato si sarebbe consumato non con l'ultimo atto simulatorio del 15/05/2016 ma mediante plurime autonome operazioni di intestazione fittizia realizzate dal 2017 al 2021 (nuovi reati a forma libera e ad effetti permanenti). In secondo luogo ha censurato la presunta manifesta illogicità della valutazione circa i reiterati finanziamenti occulti a favore della societa da parte di Moraccini e di Rocco Gioffrè.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente. Ha ritenuto che, nel caso di impugnazione di provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca, il ricorrente deve indicare non solo i profili relativi ai gravi indizi di colpevolezza ma anche le ragioni del periculum in mora (rischio che giustifichi l'anticipazione dell'effetto ablativo). Nel ricorso il Procuratore non ha dato sufficiente impulso su tale elemento cautelare, limitandosi in sostanza a richiedere un'interpretazione sul momento consumativo del reato senza prospettare l'esistenza di un effettivo periculum in mora; per tale ragione la Corte ha dichiarato l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • articolo 606 c.p.p. lett. b)

    Richiamato come motivo di ricorso per presunta errata applicazione della legge penale (momento consumativo del reato) da parte del giudice del riesame.

  • articolo 606 c.p.p. lett. e)

    Richiamato per censurare la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in particolare circa i finanziamenti occulti; la Corte ha valutato il motivo ma ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

  • articolo 512-bis c.p.

    Norma sostanziale contestata: il Procuratore sosteneva che il reato di intestazione fittizia si sia consumato più volte nel tempo attraverso atti successivi (nuovi illeciti autonomi), mentre il giudice del riesame aveva ritenuto prescritta l'ultima azione indicata dal riesame.

  • Sentenza 'Ellade' (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021)

    Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione anche sul periculum in mora; tale esigenza vale sia per la confisca obbligatoria che facoltativa.

  • Giurisprudenza di Sez. 3 (es. n. 47054 del 22/09/2022; n. 49491 del 04/11/2022)

    Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022; Sez. 3, n. 49491 del 04/11/2022

    Ulteriore conferma del principio che il periculum in mora va motivato anche nei sequestri finalizzati alla confisca.

  • Orientamenti su inammissibilità ricorso del P.M. per carenza di interesse (Sez. 3, n.13284 del 25/02/2021; Sez.6, n.12228 del 30/10/2018)

    Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021; Sez.6, n. 12228 del 30/10/2018

    Principio consolidato che il P.M. non ha interesse a impugnare disposizioni che, anche se riconoscessero i gravi indizi, non potrebbero concretamente condurre all'applicazione della misura se non sono dimostrate esigenze cautelari (per le misure personali) e analogamente per il sequestro la carenza di motivazione sul periculum determina inammissibilità.

Massime di principio

  • In impugnative relative a provvedimenti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca il ricorrente deve articolare e provare non solo i profili relativi ai gravi indizi di colpevolezza ma anche l'esistenza di un periculum in mora; la mancanza di quest'ultimo rende il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
  • Il contenzioso sulla qualificazione temporale di reati a effetti permanenti (es. intestazione fittizia) richiede che il ricorrente individui chiaramente atti nuovi e autonomi che integrino autonomi reati: la mera rilettura degli atti passati senza collegare un concreto pericolo di sopravvenuta dispersione patrimoniale può essere insufficiente in sede di cassazione sul sequestro.
  • La Corte di Cassazione non svolge funzione di interpretazione 'autentica' astratta: non può essere adita solo per ottenere una pronuncia tendente a ricostruire in via generale il momento consumativo di un reato se non esiste un interesse concreto e specifico collegato alle esigenze cautelari.
  • Se si intende impugnare un provvedimento di riesame che ha revocato o annullato un sequestro, il ricorso deve essere costruito su entrambi i binari requisiti-sussistenza dei gravi indizi e periculum in mora; la mancanza di una delle due linee rende probabile l'inammissibilità.
  • Nelle contestazioni sulla prescrizione o sulla continuità di reati composti da atti multipli, è strategico dettagliare la distinzione tra atti terminali e atti successivi autonomi e dimostrare l'effettivo carattere continuativo o la reiterazione di comportamenti penalmente rilevanti, anche dal punto di vista probatorio.

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