Ordinanza n. 1167/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento reiettivo del 22.12.2025 prot. mpi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0103728, con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero (SPAGNA), ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola dell’infanzia e primaria nella specializzazione di sostegno – codice meccanografico ADAA e ADEE del preavviso di rigetto recante invito a presentare osservazioni ex art. 10-bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se sconosciuto e non comunicato alla odierna parte ricorrente; e per l’adozione di ogni altro provvedimento invocato nelle conclusioni di seguito enunciate e rassegnate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna per l'esercizio della professione docente nella scuola dell'infanzia e primaria, specializzazione di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 22 dicembre 2025, nonché il precedente preavviso di rigetto, deducendo l'illegittimità del diniego di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero. Nella fase cautelare il Tribunale ha rilevato, in particolare, che l'amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione relativa all'intero iter formativo svolto in Spagna, incluso il piano analitico del corso di studi, né l'esperienza professionale maturata nel settore. Il giudice ha inoltre considerato già superate le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo, alla luce dell'Adunanza plenaria n. 18-22/2022, e ha sottolineato che le divergenze tra i programmi formativi devono essere motivate rigorosamente, tenendo conto del diritto dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali, della circolazione dei lavoratori e del rafforzamento del mercato interno. Le eventuali differenze formative possono essere colmate mediante adeguate misure compensative. La ricorrente ha rappresentato altresì il pregiudizio derivante dalla titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato, con scadenza al 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo l'efficacia del provvedimento ministeriale di rigetto fino alla cessazione del contratto di insegnamento sul sostegno. La valutazione è stata compiuta sulla base del fumus, ravvisato nella non adeguata valutazione dell'iter formativo e dell'esperienza professionale, nella necessità di una motivazione rigorosa sulle divergenze formative e nella possibilità di ricorrere a misure compensative, nonché del periculum connesso al rapporto di insegnamento in corso. La fissazione dell'udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
per la concessione della tutela cautelare
La sussistenza dei presupposti cautelari consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato; nel caso concreto la tutela è stata limitata temporalmente alla cessazione del contratto di insegnamento.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato insieme al provvedimento finale.
Massime di principio
- Nella valutazione di una domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare integralmente la documentazione relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico del corso di studi, e l'esperienza professionale maturata dall'interessato nel settore di riferimento.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero fondato su divergenze tra i programmi formativi deve contenere una motivazione rigorosa e concreta, considerato il rilievo dei principi europei sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra l'ordinamento dello Stato d'origine e quello dello Stato ospitante non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere colmate mediante adeguate misure compensative.
- In sede cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno in corso può integrare il periculum in mora e giustificare la sospensione temporanea del diniego di riconoscimento fino alla cessazione del rapporto, quando sussista anche un fumus derivante da una valutazione amministrativa incompleta o insufficientemente motivata.
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