Sentenza n. 2303/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) delle ordinanze del Responsabile del V Settore del Comune di Crispano n. 5/2022 del 7/10/202 e n. 6/2022 del 10/10/2022 (di rettifica di errori materiali della prima ordinanza), notificate il 10/10/2022, aventi ad oggetto “acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile sito in Crispano alla Via Frattapiccola n. 8, piano secondo, censito al Catasto Fabbricato al foglio 2, particella 105, sub 105”; 2) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi compresa – ove e per quanto occorra – la richiamata ordinanza di demolizione n. 31 del 14/11/2011 (prot. 13269), adottata solo nei confronti di Maria Cristina Elmese, mai notificata e non conosciuta nel suo contenuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29.3.2023: - dell'ordinanza n. 31 del 14/11/2011 (prot. 13269) del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Crispano, notificata in data 25/1/2023, di ingiunzione alla demolizione di opere realizzate in ampliamento al secondo piano del fabbricato sito alla via Frattapiccola n. 8.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti, prendendo atto della sopravvenuta dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione di merito. La decisione è quindi di rito e non contiene una valutazione sulla legittimità delle ordinanze di demolizione e acquisizione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della natura processuale della pronuncia.
Atto impugnato: ordinanze di acquisizione al patrimonio comunale di un immobile e ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate in ampliamento al secondo piano di un fabbricato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo, le ordinanze comunali n. 5/2022 e n. 6/2022, aventi ad oggetto l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile, nonché gli atti connessi e conseguenziali, inclusa l'ordinanza di demolizione n. 31 del 14 novembre 2011, deducendo anche la mancata conoscenza e notificazione di quest'ultima. Con motivi aggiunti hanno poi impugnato direttamente l'ordinanza di demolizione, notificata il 25 gennaio 2023. Nel corso del giudizio, il 24 febbraio 2026, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza che il giudice debba esaminare la legittimità degli atti impugnati.
- Quando il giudizio è definito per una ragione processuale connessa alla sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate in considerazione della natura in rito della decisione.
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