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Sentenza

Sentenza del 04/12/2015 n. 24785 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava la sentenza della C.t.r. del Piemonte, sostenendo che la definizione della lite pendente ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 289/2002 non potesse comprendere gli importi d'imposta ormai definitivamente dovuti perché riconosciuti dalla contribuente mediante acquiescenza. Secondo l'Agenzia, il giudice avrebbe dovuto distinguere tra le somme ancora controverse e quelle già definite. Con il secondo motivo denunciava inoltre un'insufficiente motivazione della sentenza d'appello, ritenendo che non avesse adeguatamente esaminato i riconoscimenti effettuati dalla contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso, poiché la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario era avvenuta entro il termine previsto. Nel merito, ha però dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Il primo era formulato in modo ipotetico e perplesso, senza individuare con precisione quale errore di diritto fosse stato commesso dalla C.t.r. Il secondo non conteneva il necessario momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. per le censure motivazionali. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole alla contribuente, che aveva riconosciuto la definizione della controversia tramite condono e disposto lo sgravio delle somme non dovute o riscosse in eccesso. L'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.645 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi e oneri di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 16

    La definizione della lite pendente riguarda il valore della parte della pretesa fiscale ancora controversa al momento della definizione, non necessariamente l'intera imposta originariamente richiesta. La Corte richiama il principio secondo cui il valore della lite va determinato all'esito dell'impugnazione dell'atto o del precedente grado di giudizio.

  • Art. 21 del processo tributario

    I vizi dell'atto impositivo devono essere fatti valere entro le forme e i termini previsti per l'impugnazione. Le parti dell'atto non contestate tempestivamente diventano definitive e non possono più essere messe in discussione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, le censure di violazione di legge e, soprattutto, quelle relative alla motivazione dovevano essere accompagnate da quesiti o da un momento di sintesi specifico. La loro mancanza comportava l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    La censura per vizio di motivazione deve indicare in modo puntuale il fatto controverso e il profilo della motivazione ritenuto insufficiente; non è sufficiente una critica generica alla decisione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 477/2002

    La notificazione di un atto processuale si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Eventuali ritardi successivi imputabili all'ufficiale o al servizio postale non compromettono la tempestività dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nella definizione di una lite fiscale, il valore da considerare è normalmente quello della parte ancora contestata dopo l'impugnazione o la decisione di primo grado, mentre gli importi già riconosciuti o non contestati possono restare definitivamente dovuti.
  • Gli atti impositivi devono essere contestati tempestivamente e in modo specifico: le parti non impugnate possono diventare definitive e non possono essere recuperate successivamente attraverso contestazioni generiche.
  • Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione l'errore attribuito al giudice di merito e riferirsi a fatti già accertati; formulare censure in termini ipotetici o alternativi può comportare l'inammissibilità.
  • Le censure relative alla motivazione devono rispettare i requisiti formali previsti dalla disciplina applicabile al momento del ricorso, indicando sinteticamente il fatto decisivo trascurato o la specifica insufficienza motivazionale.
  • La tempestività della notifica processuale si valuta, per il notificante, con riferimento al momento in cui l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario, non a quello in cui viene materialmente spedito o ricevuto dal destinatario.
  • Quando un giudizio fiscale viene definito con condono o altra procedura agevolata e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, l'amministrazione deve riliquidare il dovuto rispettando sia l'importo definito sia le eventuali somme già riconosciute e non più controverse.

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