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Sentenza

Sentenza n. 338/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione ovvero previa l’adozione di altra misura cautelare, del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Chieti in data 17/07/2025, notificato in data 27/07/2025, avente a oggetto decreto di rigetto al rilascio del documento di viaggio in formato elettronico.

Giustizia amministrativa202500514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore della Provincia di Chieti di rilascio del documento di viaggio in formato elettronico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino nigeriano titolare di protezione sussidiaria riconosciuta dalla Commissione territoriale competente, aveva chiesto il rilascio del documento di viaggio ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, deducendo l'impossibilità di rivolgersi alle autorità diplomatiche nigeriane. Tale impossibilità era motivata dal timore di subire, in caso di rientro in Nigeria o di contatto con le autorità del Paese d'origine, gravi violazioni dei diritti umani, trattamenti inumani o degradanti, torture o pene capitali, nonché dalla propria patologia, dalla condizione di orfano, dall'assenza di riferimenti familiari e dal rischio di rivittimizzazione e ritorsioni quale vittima di tratta. Il Questore aveva respinto l'istanza ritenendo non dimostrate le fondate ragioni ostative alla richiesta del passaporto nazionale. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della direttiva 2004/83/CE, dell'art. 25 della direttiva, dell'art. 16 Cost., dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, difetto di ragionevolezza, erronea presupposizione e travisamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ordinando all'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza nel rispetto dei principi affermati. L'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007 comprende nell'impossibilità di chiedere il passaporto non soltanto l'impossibilità materiale o giuridica di presentare la richiesta, ma anche l'impossibilità di ottenere il documento per insuperabili difficoltà burocratiche e i casi in cui il contatto con le autorità del Paese d'origine esponga il beneficiario a gravi rischi per la propria incolumità. L'onere di allegare e rappresentare le fondate ragioni resta a carico dello straniero, ma non può essere interpretato in modo eccessivamente rigoroso, avuto riguardo alla condizione di debolezza del beneficiario della protezione sussidiaria; può inoltre rendersi necessario un soccorso istruttorio da parte delle autorità italiane. Nel caso concreto, il riconoscimento della protezione sussidiaria e il precedente rilascio di un titolo di viaggio imponevano un esame amministrativo più approfondito delle ragioni addotte. La motivazione del diniego, limitata a escludere la prova delle ragioni ostative, non aveva adeguatamente considerato la compatibilità delle circostanze dedotte con lo status riconosciuto e risultava quindi viziata per difetto di istruttoria e motivazione. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento di euro 3.000, oltre accessori, per spese di giudizio, anche in ragione dell'inottemperanza a due ordini giudiziali di riesame.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007

    fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza

    La nozione di impossibilità di chiedere il passaporto comprende sia l'esposizione a gravi rischi per l'incolumità derivante dal rientro o dal contatto con le autorità del Paese d'origine, sia le insuperabili difficoltà burocratiche nell'ottenimento del documento. L'onere di allegazione dello straniero sussiste, ma non deve essere interpretato in senso eccessivamente rigoroso.

  • art. 16 Cost.

    È richiamato dal ricorrente in relazione al diritto alla circolazione; il giudice decide la controversia principalmente mediante l'interpretazione dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007.

  • direttiva 2004/83/CE, art. 25

    È richiamata dal ricorrente quale parametro sovranazionale in materia di rilascio dei documenti di viaggio ai beneficiari della protezione; la decisione si fonda sulle coordinate interpretative dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della memoria depositata in prossimità dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, per il titolare di protezione sussidiaria l'impossibilità di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza comprende sia il rischio di subire gravi violazioni dell'incolumità o dei diritti fondamentali in conseguenza del contatto con tali autorità o del rientro nel Paese, sia l'esistenza di insuperabili difficoltà burocratiche di rilascio.
  • L'onere del beneficiario di protezione sussidiaria di allegare e rappresentare le fondate ragioni ostative alla richiesta o all'ottenimento del passaporto sussiste, ma deve essere valutato senza formalismi o rigore probatorio incompatibili con la condizione di debolezza del soggetto; in presenza di allegazioni motivate può essere necessario un soccorso istruttorio dell'amministrazione.
  • Quando il riconoscimento della protezione sussidiaria si fonda su circostanze potenzialmente incompatibili con il contatto con le autorità del Paese d'origine, l'amministrazione che esamina la richiesta di documento di viaggio deve svolgere un'istruttoria approfondita e motivare specificamente sulle ragioni addotte dall'interessato.
  • Un diniego di documento di viaggio è illegittimo se si limita a negare genericamente la prova delle ragioni ostative senza confrontarsi con lo status di protezione sussidiaria riconosciuto, con le circostanze che lo hanno determinato e con i rischi specificamente allegati dall'interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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