Cassazione Civile, Ordinanza n. 35771/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente sanitario)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una congregazione religiosa per il pagamento di un conguaglio relativo alle rette di degenza dovute per ricoveri di infermi di mente e minorati psichici presso il proprio ospedale psichiatrico, riferito al periodo 1989-1990. L’ingiunzione era stata rivolta alla Regione Puglia, indicata come succeduta nei debiti della soppressa USL BA/4. Nel giudizio di opposizione la Regione aveva contestato il credito e dedotto l’intervenuta transazione; era stata inoltre chiamata in causa la Gestione liquidatoria della soppressa USL BA/4. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello aveva confermato la revoca e condannato la congregazione alle spese. In cassazione la ricorrente principale ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria e omessa pronuncia, sostenendo che la Corte d’appello avesse da un lato riconosciuto il credito e invalidato la transazione e dall’altro negato l’autonoma domanda verso la Gestione liquidatoria; (2) ulteriore omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte motivato anche sulla transazione e sulla legittimazione, ritenendo erroneamente assorbita o passata in giudicato una questione non devoluta; (3) violazione della disciplina sulle gestioni liquidatorie delle USL e delle norme su prescrizione, giudicato e legittimazione, assumendo che la Gestione liquidatoria fosse soggetto autonomo, distinto dalla Regione, e che non potesse operarsi una sorta di confusione soggettiva; (4) violazione delle norme sulle spese, per mancata condanna della Gestione liquidatoria alle spese di primo grado. La Gestione liquidatoria ha proposto ricorso incidentale condizionato lamentando, a sua volta, l’omessa pronuncia sulla nullità della notifica dell’atto di chiamata in causa e la violazione dell’art. 345 c.p.c. per aver ricevuto la notifica presso una sede ritenuta non corretta, con conseguente contumacia e preclusione di eccezioni in senso stretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, escludendo sia la denunciata contraddittorietà della motivazione sia l’omessa pronuncia, perché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato e deciso sulla domanda rivolta alla Gestione liquidatoria e sul rapporto tra questa e la Regione. Ha inoltre ribadito che, nel sistema normativo di riferimento, la legittimazione sostanziale e processuale relativa ai rapporti debitori delle soppresse USL spetta alla Regione e, in forma concorrente, all’organo della gestione liquidatoria, ma tale gestione non è un soggetto giuridico autonomo distinto dalla Regione: è un organo regionale funzionale alla liquidazione dei rapporti pendenti e opera nell’interesse della Regione, con un unico centro di imputazione degli effetti. Per questa ragione è stata esclusa la possibilità di configurare una domanda autonoma e indipendente verso la Gestione liquidatoria come se fosse un distinto centro soggettivo. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito, perché dipendeva proprio dall’assunto della autonomia soggettiva della Gestione liquidatoria. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito in ragione del rigetto del ricorso principale. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza deve essere motivata in modo da rendere comprensibile il percorso decisorio; non ricorre nullità quando il ragionamento della corte territoriale è effettivamente esposto e intellegibile.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione della decisione giudiziaria.
art. 112 c.p.c.
È escluso il vizio di omessa pronuncia quando il giudice si sia espresso, anche implicitamente ma in modo chiaro, sulla domanda o eccezione dedotta.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato quale parametro di nullità della sentenza per error in procedendo, omessa pronuncia o motivazione mancante/apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziali e processuali.
art. 6, comma 1, L. 724/1994
È richiamato come base normativa del sistema di separazione dei debiti delle pregresse USL e della disciplina delle gestioni liquidatorie/regionali.
art. 2, comma 14, L. 549/1995
Conferma la disciplina delle gestioni liquidatorie e la funzione del commissario liquidatore delle soppresse USL.
art. 2938 c.c.
La Corte richiama la censura ma non accoglie l’assunto di una indebita rilevazione d’ufficio della prescrizione nel caso concreto.
art. 99 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione all’azione e alla domanda giudiziale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulle prove e sulla decisione di merito.
art. 2907 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel contestare l’esercizio della tutela giurisdizionale e la legittimazione passiva.
art. 2909 c.c.
Richiamato con riferimento all’asserita violazione del giudicato interno.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, che la ricorrente riteneva dovute anche a carico della Gestione liquidatoria.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato per contestare la notificazione e la possibilità di introdurre eccezioni in appello.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel sistema di successione nei rapporti delle soppresse USL, la Regione è il soggetto che assume i debiti pregressi; la gestione liquidatoria è un organo funzionale alla liquidazione di tali rapporti e non un ente autonomo distinto dalla Regione.
- La legittimazione della gestione liquidatoria è concorrente e strumentale rispetto a quella regionale: essa non consente di costruire una distinta soggettività processuale tale da fondare domande autonome e indipendenti come se si trattasse di diversi debitori.
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la sentenza d’appello affronta, in modo espresso o logicamente univoco, la questione devoluta, anche se la parte ritiene la motivazione non condivisibile o superflua.
- La motivazione per relationem non è di per sé nulla: è valida se il giudice riproduce o richiama i contenuti del precedente e li sottopone a valutazione autonoma nel diverso processo, rendendo comprensibile il ragionamento decisorio.
- La censura sulle spese processuali che presupponga l’autonoma soggettività del destinatario della condanna resta assorbita quando tale presupposto venga escluso nel merito.
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