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Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14222 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, sostenendo la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, e la falsa applicazione della L. n. 383 del 2001, art. 4, e del D.L. n. 78 del 2009, art. 5. Secondo l'Amministrazione, l'acquisto di un ecotomografo non costituiva un investimento agevolabile, poiché il macchinario non era utilizzato direttamente nell'attività commerciale della società, ma soltanto esposto e utilizzato a fini dimostrativi e di vendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso originario della società contro l'avviso di recupero del credito d'imposta. La Corte ha stabilito che il credito previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, spetta soltanto per beni nuovi, materiali e strumentali, destinati a essere utilizzati in modo esclusivo e durevole nell'esercizio dell'impresa. Un macchinario medico acquistato da un'impresa commerciale e impiegato esclusivamente come campione dimostrativo non possiede tale requisito. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 8, commi 1 e 2

    Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi [...] destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1.

    Il credito d'imposta è riconosciuto per investimenti produttivi realizzati in aree territorialmente svantaggiate e relativi a beni nuovi effettivamente strumentali all'attività dell'impresa. La strumentalità deve essere esclusiva e durevole.

  • Legge n. 388 del 2000, art. 8, comma 7

    Il credito è recuperato se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione.

    La norma conferma il vincolo di destinazione dei beni all'attività agevolata e prevede il recupero del beneficio quando il bene viene destinato a finalità estranee all'impresa o a strutture diverse.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75 e 121-bis, ora artt. 109 e 164 del TUIR

    Il criterio di inerenza richiede che il bene sia collegato all'esercizio dell'impresa. Per ottenere il credito sull'intero costo, il contribuente deve provare l'esclusiva strumentalità del bene acquistato.

  • Legge n. 383 del 2001, art. 4

    È stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate nell'impugnazione, in relazione alla disciplina delle agevolazioni per gli investimenti, ma la decisione si fonda principalmente sulla necessità che il bene sia effettivamente strumentale e utilizzato nell'attività dell'impresa.

  • D.L. n. 78 del 2009, art. 5, convertito nella Legge n. 102 del 2009

    È stato indicato dall'Agenzia delle Entrate tra le norme asseritamente applicate erroneamente dalla CTR, senza assumere un ruolo autonomo decisivo nella motivazione finale.

  • Art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 44/E del 2009

    L'esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità.

    La circolare riguarda il mantenimento del requisito della novità del bene per l'acquirente finale e non attribuisce al rivenditore un autonomo diritto al credito d'imposta per beni utilizzati soltanto come campioni dimostrativi.

Massime di principio

  • Le agevolazioni per investimenti produttivi richiedono che il bene sia effettivamente utilizzato nell'attività propria dell'impresa, non semplicemente collegato commercialmente ai prodotti venduti.
  • Un bene destinato esclusivamente a esposizione, dimostrazione o promozione commerciale non è normalmente considerato strumentale alla produzione o all'esercizio dell'impresa ai fini del credito d'imposta.
  • L'onere di provare la sussistenza dei requisiti dell'agevolazione grava sul contribuente che invoca il beneficio.
  • La natura tecnologica o l'utilità commerciale del bene non sono sufficienti: occorre dimostrare un uso diretto, esclusivo e durevole nell'attività agevolata.
  • Le disposizioni che preservano il requisito della novità di un bene utilizzato dal rivenditore a fini dimostrativi non implicano necessariamente che il rivenditore abbia diritto all'agevolazione fiscale.
  • In caso di recupero di un credito d'imposta, è essenziale documentare la destinazione concreta del bene, il suo impiego operativo e la coerenza con l'attività esercitata.

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