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Sentenza

Sentenza n. 118/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento recante Revoca delle misure di accoglienza prot. n. 16396 adottato dalla Prefettura di Siena in data 12.3.2025, notificato in data 13.3.2025 nei confronti del richiedente protezione internazionale -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza fondato sull’abbandono del primo centro e sulla conseguente sospensione della procedura di protezione internazionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Siena con un unico motivo, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. La revoca era stata motivata dalla ritenuta rinuncia alle misure di accoglienza, desunta dall’abbandono volontario e ingiustificato del primo centro presso il quale era stato collocato, nonché dalla sospensione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del d.lgs. n. 25/2008. Nel corso del giudizio, dopo l’accoglimento della domanda cautelare, la Prefettura ha documentato l’inserimento del ricorrente in un progetto territoriale del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l’inserimento del ricorrente nel progetto territoriale SAI ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione della revoca delle misure di accoglienza. Lo stesso ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo soltanto per la regolazione delle spese. Le spese di lite sono state compensate in ragione anche della parziale novità delle questioni. Il TAR ha tuttavia liquidato, in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale di euro 2.284,50, oltre spese generali e accessori, applicando gli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115/2002 e il dimezzamento previsto per il patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008

    La Prefettura aveva richiamato la sospensione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale quale elemento posto a fondamento della revoca delle misure di accoglienza; la sentenza non esamina nel merito la correttezza di tale applicazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene la cessazione della materia del contendere, determinata nella fattispecie dall’inserimento del ricorrente in un progetto territoriale SAI e dalla conseguente sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione.

  • artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002

    In presenza dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice liquida il compenso professionale al difensore secondo i criteri applicabili, con riduzione alla metà ai sensi dell’art. 130.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una misura che soddisfa sostanzialmente la pretesa del ricorrente e quest’ultimo dichiara cessata la materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’atto originariamente impugnato.
  • L’inserimento del richiedente protezione internazionale in un progetto territoriale del sistema di accoglienza può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione della revoca delle precedenti misure di accoglienza.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di pronunciarsi sulle spese e sulla liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato; le spese possono essere compensate in presenza di questioni parzialmente nuove.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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