Sentenza n. 2497/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Quinta ter, 17 aprile 2025, n. 7627, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale e inammissibili i motivi aggiunti relativi all’annullamento d’ufficio di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici e alla conseguente restituzione dei titoli di efficienza energetica
Esito
Favorevole al resistente (gestore energetico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato in primo grado il provvedimento del G.S.E. del 26 aprile 2018, con cui erano state annullate d’ufficio nove richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, nella parte relativa alla RVC n. 1415, nonché la successiva richiesta di restituzione dei titoli di efficienza energetica. Nel corso del giudizio aveva presentato motivi aggiunti per invocare la disciplina sopravvenuta dell’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 28/2011 e impugnare il successivo rigetto dell’istanza di riesame adottato dal G.S.E. Il TAR aveva ritenuto sostituito il provvedimento originario dal rigetto del riesame e, conseguentemente, improcedibile il ricorso principale e inammissibili i motivi aggiunti. In appello la società non ha contestato tale statuizione nel merito, ma esclusivamente la quantificazione delle spese di lite, sostenendo che la mancata riunione di plurimi procedimenti connessi, concernenti le diverse RVC e il rigetto dell’istanza di riesame, avrebbe determinato un’indebita moltiplicazione delle spese, in violazione degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha rilevato che la riunione di ricorsi connessi prevista dall’art. 70 c.p.a. costituisce una facoltà discrezionale e organizzativa del giudice, non un obbligo, ed è di regola insindacabile in appello, salvo ipotesi eccezionali di abnormità o di rapporto di pregiudizialità così stretto da impedire la decisione separata delle cause. Nel caso concreto, la scelta di trattare separatamente i procedimenti era stata inoltre determinata dalla stessa società, che aveva frammentato l’impugnazione di un atto amministrativo a contenuto plurimo in distinti ricorsi straordinari, successivamente trasposti dinanzi al TAR. Anche la possibilità di proporre motivi aggiunti impropri, in alternativa a un ricorso separato contro l’atto sopravvenuto, non rende obbligatoria la riunione e il suo mancato esercizio non comporta nullità, salvo un rapporto di pregiudizialità. La mancata riunione non costituisce poi un parametro assoluto per la liquidazione delle spese, poiché il giudice dispone di ampi poteri discrezionali, incontrando il solo limite del divieto di condannare la parte vittoriosa o di adottare statuizioni abnormi, manifestamente irrazionali o illogiche. Poiché nei procedimenti di primo grado operava il principio della soccombenza e non emergeva alcuna abnormità nella liquidazione, l’appello è stato respinto. La società è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.500 oltre accessori, in favore del G.S.E.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
«possibilità» di riunione
La riunione di ricorsi connessi è una facoltà discrezionale del giudice, avente natura organizzativa e ordinatoria; il suo mancato esercizio è normalmente insindacabile in appello, salvo abnormità o un rapporto di pregiudizialità incompatibile con la decisione separata delle cause.
art. 43, comma 3, c.p.a.
I motivi aggiunti impropri costituiscono un’alternativa, ispirata alla concentrazione e all’economia processuale, alla proposizione di un ricorso separato contro un atto sopravvenuto; tale alternativa non rende obbligatoria la riunione dei procedimenti.
art. 1, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241
Gli atti amministrativi a contenuto plurimo possono rispondere ai canoni di economicità ed efficacia quando concentrano in un unico contesto decisioni funzionalmente connesse.
art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011
La società aveva invocato in primo grado la disciplina sopravvenuta, ma la sentenza d’appello non decide nel merito della sua applicabilità, essendo limitata alla questione delle spese processuali.
art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020
La società aveva richiamato la disciplina transitoria per chiedere il riesame dei provvedimenti del G.S.E. pendenti in giudizio; la questione non è stata esaminata nel merito in appello.
Massime di principio
- La riunione di ricorsi connessi nel processo amministrativo è una facoltà discrezionale del giudice, con funzione organizzativa e di economia processuale, e non costituisce un obbligo neppure quando sussistano connessioni soggettive od oggettive tra le cause.
- La mancata riunione di ricorsi connessi è normalmente insindacabile in appello e non determina nullità degli atti processuali; il sindacato è ammissibile solo in presenza di abnormità, palese arbitrio o di un rapporto di pregiudizialità così stretto da impedire la decisione separata delle cause.
- La proposizione di motivi aggiunti impropri contro un atto sopravvenuto costituisce un’alternativa alla proposizione di un autonomo ricorso e non impone al giudice la riunione dei procedimenti, quando il ricorso separato sia stato proposto dinanzi allo stesso giudice.
- La scelta processuale della parte di frammentare in distinti ricorsi l’impugnazione di un atto amministrativo a contenuto plurimo può essere valutata dal giudice nella gestione dei procedimenti e non fonda, di per sé, una pretesa alla riduzione delle spese mediante riunione.
- Nella liquidazione delle spese il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità; quando applica il principio della soccombenza non è necessaria una motivazione specifica, salvo che la statuizione sia abnorme, manifestamente irrazionale o illogica, oppure ponga le spese a carico della parte vittoriosa.
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