Cassazione Civile, Ordinanza n. 04199/2024 del 15/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Gli originari attori avevano convenuto in giudizio il proprio avvocato chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dedotti come conseguenza di asseriti inadempimenti professionali nell'attività di difesa svolta in una precedente controversia. In appello la domanda era stata respinta: la corte territoriale aveva ritenuto, da un lato, insussistente una condotta infedele o negligente del professionista e, dall'altro, comunque non provato che, anche ove il difensore avesse correttamente adempiuto, la lite avrebbe avuto una concreta e significativa probabilità di esito favorevole. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano, in sintesi, violazione e falsa applicazione di norme in tema di responsabilità, prova e valutazione degli elementi istruttori, contestando: 1) che la corte d'appello avesse escluso l'inadempimento del difensore e avesse valorizzato impropriamente atti e rapporti dei Carabinieri richiamati nel giudizio a quo; 2) che fosse stata esclusa la rilevanza della sostituzione sistematica del difensore nelle udienze e l'omessa proposizione, nell'interesse degli attori, della domanda risarcitoria anche per i figli. La Corte di cassazione ha però ritenuto che, al di là della questione sull'esatto adempimento dell'avvocato, il punto decisivo fosse la mancata dimostrazione del danno-conseguenza, cioè della concreta probabilità di un esito favorevole del giudizio presupposto in caso di corretta difesa. Le censure erano state, in realtà, dirette a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità se prospettata come violazione di legge; neppure risultavano integrati i requisiti del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. Né poteva ravvisarsi violazione dell'art. 115 c.p.c., perché tale norma è violata solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o dichiari di non dover osservare la regola della decisione sulle prove, non quando valuti criticamente quelle ritualmente acquisite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente e decisiva la mancata prova, da parte dei ricorrenti, del nesso tra il preteso inadempimento professionale del difensore e un danno concretamente subito, ossia della probabilità di una diversa e favorevole definizione della lite originaria. Le censure erano formulate come violazioni di legge ma miravano, in sostanza, a contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2054 c.c.
Richiamato dai ricorrenti, ma non è valorizzato dalla Corte nella ratio decidendi; la Corte non ne effettua una specifica interpretazione nel provvedimento.
art. 2697 c.c.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte osserva che le doglianze sulla prova non attengono alla violazione della norma ma alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 2700 c.c.
Richiamato dai ricorrenti; non viene svolta una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover applicare la regola; non basta la mera diversa valutazione delle prove offerte dalle parti.
art. 1176 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di diligenza professionale; la Corte non lo applica direttamente perché reputa decisiva la mancata prova del danno.
art. 1218 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità contrattuale del difensore; la Corte non entra nel merito perché assorbe la questione nel difetto di prova del pregiudizio.
art. 2232 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'obbligazione professionale dell'avvocato; non è oggetto di autonoma interpretazione decisoria.
art. 2236 c.c.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte non ne fa applicazione specifica nel provvedimento.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla motivazione richiede l'omesso esame di fatti decisivi controversi; nella specie tale soglia non è stata superata.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nell'azione di responsabilità professionale contro l'avvocato, non è sufficiente allegare un errore o un inadempimento del difensore: il cliente deve anche provare che tale condotta abbia causato un concreto pregiudizio, normalmente dimostrando che, senza l'errore, la lite avrebbe avuto una significativa probabilità di esito favorevole.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto della domanda sul difetto di prova del danno e del nesso causale, le censure in cassazione non possono limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove sotto la veste formale della violazione di legge.
- La deduzione del vizio di violazione di legge non è ammissibile quando, in realtà, si contesta la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito; in tale ipotesi la censura attiene al giudizio di fatto e, al più, al vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o disattende espressamente la regola di giudizio sulle prove, non quando attribuisce maggior forza persuasiva ad alcuni elementi istruttori rispetto ad altri.
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