Cassazione Civile, Ordinanza n. 15109/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale autonomo, con contestuale accettazione delle rinunce, e ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra le parti, senza pronuncia sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto tra una società che gestisce servizi aeroportuali e una società di logistica relativo a somme pagate in eccesso. In appello, la corte territoriale aveva dichiarato prescritto il diritto della società di logistica a ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso prima del 20 marzo 2010, ma aveva comunque condannato la società aeroportuale a pagare una somma residua e la controparte a restituire quanto percepito in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado. In Cassazione, la società aeroportuale ha proposto ricorso principale con sei motivi e la società di logistica ha proposto ricorso incidentale autonomo; tuttavia, entrambe le parti hanno poi presentato istanza congiunta di rinuncia ai rispettivi ricorsi con accettazione reciproca, chiedendo l’estinzione del giudizio senza pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- Quando tutte le parti del giudizio di cassazione rinunciano ai rispettivi ricorsi e la rinuncia è accettata, il giudizio deve essere dichiarato estinto limitatamente al rapporto processuale tra tali parti.
- In presenza di rinuncia reciproca al ricorso principale e al ricorso incidentale, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e non si pronuncia nel merito della controversia.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia con accettazione impedisce una decisione sui motivi di ricorso e può avvenire senza statuizione sulle spese se ciò sia richiesto dalle parti e non vi sia contrasto sul punto.
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