Cassazione Penale, Ordinanza n. 15254/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano pronunciata in sede di rinvio dopo una precedente sentenza rescindente della Corte di Cassazione. I primi tre motivi contestavano la correttezza della motivazione della sentenza di rinvio che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di peculato, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse erronea e che non vi fosse prova di un'appropriazione diretta da parte sua; veniva altresì prospettato che gli artifici e raggiri sarebbero stati finalizzati a occultare la condotta e che, in ogni caso, la vicenda sarebbe riconducibile al peculato e non a una truffa. Con il quarto motivo si deduceva la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo maturata la prescrizione per tutte le condotte contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero mere doglianze in fatto e dunque non scrutinabili in sede di legittimità, richiamando il dato fattuale già valorizzato nei giudizi di merito e nel precedente annullamento: l'imputato era l'unico gestore delle tessere carburante, aveva la disponibilità esclusiva delle password e aveva predisposto una falsa rappresentazione documentale per dare apparente legittimità ai rifornimenti effettuati con carte non più in uso all'Amministrazione; pertanto la distrazione doveva essergli addebitata e la fattispecie correttamente sussunta nel peculato ex art. 314 c.p., non nella truffa. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché per le condotte commesse dal 6/05/2012 all'11/11/2012 non risultava maturata la prescrizione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 c.p.
la distrazione deve essere al ricorrente addebitata
la condotta dell'imputato, quale unico gestore delle tessere carburante e autore della falsa rappresentazione documentale, integra peculato; gli artifici usati per occultare la distrazione non mutano la qualificazione giuridica del fatto.
prescrizione del reato
la causa estintiva non era maturata per le condotte realizzate dal 6/05/2012 al 11/11/2012.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera diversa lettura del compendio probatorio o in contestazioni di fatto sulla ricostruzione operata dal giudice di merito.
- Quando l'agente abbia la disponibilità esclusiva del bene o dello strumento di gestione e realizzi una distrazione accompagnata da falsa rappresentazione contabile o documentale per mascherarla, la condotta può integrare peculato anche se non colta materialmente nel momento dell'appropriazione.
- L'impiego di artifici o raggiri finalizzati non all'acquisizione del possesso del bene, ma all'occultamento di una già avvenuta distrazione, non consente di riqualificare il fatto in termini di truffa se la struttura sostanziale della condotta è quella del peculato.
- La deduzione di prescrizione deve confrontarsi con la concreta collocazione temporale dei fatti: se per una parte delle condotte il termine non è ancora decorso, la causa estintiva non può essere dichiarata per quelle condotte.
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