Cassazione Penale, Sentenza n. 29635/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'esclusione dal passivo della procedura di confisca relativa al gruppo Dorini (inclusa Cata 2007 s.r.l.), chiedendo il riconoscimento di crediti prededucibili per attività di consulenza fiscale svolta nei confronti della società. Il Tribunale aveva escluso i crediti ritenendoli contestati e privi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e aveva ritenuto l'attività della Rimonti svolta "sine titulo" in quanto l'incarico conferito dall'amministratore giudiziario per coadiuvare l'attività avrebbe richiesto l'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 159/2011. La ricorrente contestava l'applicazione dell'art. 35 sostenendo di essere stata nominata consulente fiscale (non coadiutore) e che la nomina di coadiutore rientrerebbe negli atti di ordinaria amministrazione (artt. 40 e 41 d.lgs. 159/2011) e dunque non necessiterebbe di autorizzazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che i crediti erano contestati e quindi soggetti ad accertamento secondo le norme sugli artt. 57 e ss.; ha ritenuto corretta la qualificazione dell'incarico come coadiuvamento dell'amministratore giudiziario, non meramente atto di ordinaria amministrazione, e quindi soggetto a preventiva autorizzazione del giudice delegato ex art. 35, comma 4, d.lgs. 159/2011. In mancanza di tale autorizzazione l'attività è stata considerata svolta sine titulo e i relativi crediti legittimamente esclusi dallo stato passivo. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 59, comma 6
Prevede il rimedio dell'opposizione avverso l'esclusione dal passivo; la Corte ha ritenuto corretta l'utilizzazione di tale rimedio per impugnare il provvedimento del giudice delegato.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 35, comma 4
Stabilisce l'esigenza di autorizzazione del giudice delegato per determinati atti connessi all'amministrazione giudiziaria; la Corte ha interpretato l'incarico conferito alla Rimonti come attività che rientra nella modalità di esercizio dell'amministrazione giudiziaria e quindi soggetta a tale autorizzazione.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 2
«devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5»
I diritti di credito dei terzi anteriori al sequestro vanno accertati secondo le procedure specificate (artt. 57-59) e concorrono al riparto; la Corte richiama tale principio per affermare che i crediti contestati richiedono accertamento.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 54
«ove liquidi, esigibili e non contestati - non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli artt. 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato»
I crediti prededucibili sorti durante la procedura possono essere soddisfatti fuori dal piano di riparto solo se liquidi, esigibili, non contestati e previa autorizzazione del giudice delegato; se tali condizioni mancano, la richiesta confluisce nel piano di riparto e va accertata secondo gli artt. 57 e ss.
d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 57, 58, 59 e 61
Disciplina le modalità di accertamento dei crediti nel piano di riparto e l'elenco dei crediti ammessi o esclusi; l'art. 59 contiene anche la procedura di opposizione avverso l'esclusione, confermata come rimedio adeguato.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 40, comma 3 e art. 41, comma 2
Regolano gli atti di ordinaria amministrazione dell'amministratore giudiziario; la Corte ha ritenuto che gli atti contestati non rientrassero nella mera ordinaria amministrazione ma incidessero sulla modalità di esercizio dell'amministrazione, richiedendo pertanto autorizzazione.
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese processuali: la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- Se un credito prededucibile è "liquido, esigibile e non contestato" può essere soddisfatto fuori dal piano di riparto ma solo previa autorizzazione del giudice delegato (art. 54 d.lgs. 159/2011); in mancanza dei requisiti o dell'autorizzazione, la richiesta confluisce nel piano di riparto e va accertata secondo gli artt. 57 e ss.
- L'opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. 159/2011 è lo strumento corretto per impugnare l'esclusione dal passivo disposta dal giudice delegato.
- La distinzione tra atti di ordinaria amministrazione e atti che qualificano la modalità di esercizio dell'amministrazione giudiziaria è decisiva: incarichi che comportano scelte tecnico-giuridiche o discrezionali dell'amministratore possono richiedere l'autorizzazione del giudice delegato; senza autorizzazione l'attività può essere considerata svolta sine titulo e i relativi crediti esclusi.
- Quando i crediti sono contestati dalla procedura o dai provvedimenti, il creditore non può ottenere soddisfazione immediata fuori dal piano senza seguire le procedure di accertamento previste; bisogna documentare certezza, liquidità ed esigibilità.
- In procedimenti di confisca/amministrazione giudiziaria è importante conservare incarichi formalizzati e, se necessario, chiedere espressa autorizzazione del giudice delegato per collaborazioni o nomine che incidono sulla gestione o sulle scelte dell'amministratore, per evitare il rischio di essere considerati "sine titulo".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29358/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29359/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29360/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29361/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29362/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29363/2022 del 25/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →