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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14696/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Milano aveva rigettato le domande di accertamento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte dalla richiedente. Questa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale. La procura apposta in calce al ricorso indicava il decreto impugnato e una data di rilascio successiva al provvedimento, ma non conteneva alcuna certificazione del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto, limitandosi all'autenticazione della sottoscrizione. Secondo la Corte, nel giudizio di cassazione avverso i provvedimenti resi ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la mancanza della certificazione della data di conferimento della procura comporta inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale non era conforme al requisito di specialità previsto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008: mancava la certificazione del difensore sulla data di rilascio della procura, necessaria a dimostrare che essa fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "la procura speciale ... deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato" e il difensore deve certificare la data di rilascio

    nei ricorsi per cassazione contro i provvedimenti definiti ai sensi dell'art. 35-bis, la procura speciale richiede la certificazione espressa della data di rilascio da parte del difensore; la mancata certificazione determina inammissibilità

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito di specialità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    viene richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 3 Cost.

    il requisito della procura è stato ritenuto non contrastante con il principio di uguaglianza

  • art. 10 Cost.

    il requisito della procura è stato ritenuto non contrastante con i principi costituzionali richiamati

  • art. 24 Cost.

    il requisito della procura è stato ritenuto non lesivo del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    il requisito della procura è stato ritenuto compatibile con il giusto processo

  • art. 117, primo comma, Cost.

    il requisito della procura è stato ritenuto compatibile con gli obblighi derivanti dal diritto UE e dalla CEDU

  • artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE

    richiamati nel controllo di compatibilità costituzionale ed eurounitaria del requisito di procura

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamati nel controllo di compatibilità costituzionale ed eurounitaria del requisito di procura

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    richiamati nel controllo di compatibilità costituzionale ed eurounitaria del requisito di procura

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve contenere la certificazione del difensore sulla data di rilascio, che deve risultare successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La mera autenticazione della firma del conferente non è sufficiente quando manca la certificazione della data della procura richiesta dalla disciplina speciale.
  • La mancanza del requisito formale della procura speciale comporta inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito.
  • La disciplina speciale della procura nei procedimenti di protezione internazionale è stata ritenuta compatibile con i parametri costituzionali, con il diritto dell'Unione e con la CEDU.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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