Ordinanza n. 1350/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione in forma specifica della sentenza del TAR Calabria n. 311 del 23 febbraio 2015 e domanda risarcitoria connessa
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza che le aveva riconosciuto un punteggio aggiuntivo, con conseguente obbligo di rettifica della sua posizione in graduatoria. Ha dedotto l’impossibilità dell’esecuzione in forma specifica, poiché era stata immessa nel ruolo di dirigente scolastico il 1° settembre 2014, prima della pubblicazione della sentenza, sebbene con un anno di ritardo rispetto a quanto prospettato. Ha quindi chiesto il risarcimento del danno, quantificato in euro 22.110,23, oltre interessi e rivalutazione, assumendo che il pregiudizio derivasse dalla mancata utile collocazione nella graduatoria conseguente alla valutazione originaria della commissione.
La decisione
Il TAR ha rilevato che l’immissione in servizio era avvenuta prima della pubblicazione della sentenza da ottemperare e che la domanda risarcitoria, per come formulata, non sembrava dipendere dal ritardo o dalla mancata esecuzione del giudicato, bensì dalla valutazione originaria della commissione esaminatrice, già parzialmente annullata dalla sentenza del 2015. Ha quindi ritenuto applicabile l’art. 112, comma 3, c.p.a., che attribuisce al giudice dell’ottemperanza soltanto l’azione risarcitoria per i danni connessi all’impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato, oppure alla sua violazione o elusione. La domanda proposta è stata pertanto ritenuta da esaminare con il rito ordinario. Il giudice ha disposto la conversione dal rito camerale dell’ottemperanza al rito ordinario, rinviando la fissazione dell’udienza pubblica alla presentazione di apposita istanza di fissazione o istanza di prelievo e riservando al merito la decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 112, comma 3, c.p.a.
azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione
Nel giudizio di ottemperanza è proponibile soltanto la domanda risarcitoria causalmente connessa all’impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, oppure alla sua violazione o elusione.
art. 112, comma 4, c.p.a.
Nel processo di ottemperanza può essere altresì proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all’articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.
La disposizione è richiamata dal giudice quale norma abrogata; la sua abrogazione conferma che una domanda risarcitoria non riconducibile ai danni da mancata o inesatta esecuzione del giudicato deve essere trattata secondo il rito ordinario.
d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195
Richiamato quale decreto legislativo che ha abrogato il comma 4 dell’art. 112 c.p.a.
art. 71 c.p.a.
Richiamato per la fissazione dell’udienza pubblica secondo le regole generali, previa istanza di parte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è proponibile con il rito camerale soltanto la domanda risarcitoria collegata all’impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato, ovvero alla sua violazione o elusione.
- Quando il danno lamentato deriva dalla condotta o dall’atto originario dell’amministrazione già inciso dal giudicato, e non dalla mancata o inesatta esecuzione del giudicato stesso, la relativa domanda risarcitoria deve essere trattata con il rito ordinario.
- La domanda risarcitoria proposta in sede di ottemperanza deve essere qualificata in base alla sua causa petendi effettiva, non alla mera collocazione formale nel ricorso; la conversione del rito è necessaria quando il contenuto della domanda eccede i limiti dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
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