Sentenza n. 208/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 603/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Pisa Sez. Lavoro il 21.10.2024 nel procedimento RG 722/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento di somme arretrate
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico previsto per la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro per annualità arretrate, oltre interessi, nonché delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Ha inoltre chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità parziale della domanda, per difetto di legittimazione attiva della docente relativamente all'esecuzione del capo della sentenza civile concernente le spese di lite distratte in favore dei difensori. Quanto alla domanda concernente il beneficio economico, il titolo giudiziale era munito dell'attestazione di conformità, era stato notificato al Ministero il 22 ottobre 2024, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche ed era intervenuto il passaggio in giudicato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e, per il resto, accolto. La ricorrente non è legittimata a chiedere l'ottemperanza del capo relativo alle spese di lite distratte in favore dei procuratori antistatari: tale legittimazione spetta esclusivamente ai difensori distrattari, che devono agire in proprio e notificare all'amministrazione il titolo esecutivo anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni. È stata invece accolta la domanda di ottemperanza relativa al pagamento del beneficio economico riconosciuto alla docente. Il Ministero è stato ordinato a conformarsi integralmente al giudicato, con esclusione del capo sulle spese di lite, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi dopo la scadenza del termine assegnato e con ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce, insieme al D.P.C.M. 23 settembre 2015, il fondamento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice civile.
D.P.C.M. 23 settembre 2015
Dà attuazione al beneficio della Carta elettronica del docente, oggetto del riconoscimento contenuto nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 93 c.p.c.
La distrazione delle spese in favore del difensore determina un rapporto autonomo tra difensore distrattario e parte soccombente e attribuisce al difensore la legittimazione esclusiva a chiedere l'esecuzione del relativo capo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale non possono essere iniziate azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso è stato verificato dal TAR quale presupposto dell'ottemperanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato quale base dell'avviso alle parti circa la possibile decisione di inammissibilità parziale per difetto di legittimazione attiva.
Massime di principio
- Quando una sentenza dispone la distrazione delle spese di lite in favore del difensore della parte vittoriosa, la legittimazione esclusiva a chiedere l'ottemperanza del relativo capo spetta al procuratore distrattario, non alla parte assistita; il difensore deve agire in proprio e notificare il titolo esecutivo all'amministrazione soccombente.
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile, quanto ai capi patrimoniali spettanti alla parte, quando il titolo esecutivo sia stato notificato, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche e la decisione sia passata in giudicato.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di conformarsi entro un termine, nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia e disciplinarne l'intervento dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato può giustificare la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
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