Cassazione Penale, Sentenza n. 19643/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento per concorso in tentata estorsione in danno di Santagati Maria. Procedimento di merito: assoluzione in primo grado ex art. 530 co.2 c.p.p.; sentenza di appello del 2013 di condanna; annullamento e rinvio dalla Cassazione; successiva conferma dell'assoluzione da parte della Corte d'Appello in data 6/10/2020. Il ricorrente lamentava carenza di motivazione dell'ordinanza che aveva negato l'indennizzo e contestava la valutazione secondo cui la sua condotta avrebbe concorso a dare causa alla misura restrittiva, deducendo di non aver agito con dolo o colpa grave e subendo oltre dieci mesi di detenzione con gravi danni economici e morali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici e la motivazione del giudice della riparazione congrua e logica. Ha confermato che la Corte territoriale ha valutato, in modo coerente e non censurabile in sede di legittimità, che il ricorrente aveva accompagnato i responsabili dell'azione estorsiva, assistito alla richiesta estorsiva e alla distruzione di una telecamera di videosorveglianza e che tale condotta di accompagnamento e connivenza avesse carattere di imprudenza tale da integrare colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Regola il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e prevede che sia escluso se l'interessato ha dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa.
art. 530 cod. proc. pen.
Contiene le formule di assoluzione; l'assoluzione con la formula per non aver commesso il fatto non esclude automaticamente il vaglio in sede di riparazione sull'eventuale incidenza di dolo o colpa grave del soggetto sulla misura cautelare.
art. 43 cod. pen.
Definisce la nozione di colpa ai fini penali; il riferimento è utilizzato per qualificare la colpa grave che può ostare al riconoscimento dell'indennizzo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e Sez. 4)
SS.UU. n. 43/1995; Sez. 4 n. 34181/2002; SS.UU. n. 32383/2010; SS.UU. n. 51779/2013; Sez. 4 n. 45418/2010; Sez.4 n. 17212/2017
Principi consolidati secondo cui per negare la riparazione occorre che l'interessato abbia dato causa alla custodia per dolo o colpa grave; la condotta rilevante può essere extraprocessuale o processuale (anche omissiva o di connivenza), il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al processo di merito e il giudice può rivalutare il materiale probatorio con parametri diversi da quelli del giudizio penale.
Massime di principio
- L'assoluzione nel processo penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta autonomamente se l'imputato abbia causato o concorso a causare la custodia cautelare con dolo o colpa grave.
- La nozione di colpa grave comprende comportamenti di macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza nonché forme di connivenza passiva che abbiano oggettivamente rafforzato l'azione criminosa.
- Sono rilevanti sia i comportamenti anteriori alla perdita della libertà sia quelli successivi o comunque posti in essere quando l'interessato era a conoscenza della pendenza del procedimento (es. tollerare o agevolare il reato, accompagnare gli autori, distruggere prove, omettere alibi significativi).
- Il giudice di riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza della causa impeditiva (dolo o colpa grave); il ricorrente ha interesse a fornire elementi probatori che smentiscano la sussistenza di condotte connotate da grave colpa o connivenza.
- In casi simili, la difesa dovrebbe documentare comportamenti attivi volti a impedire il reato, la mancanza di consapevolezza o qualsiasi elemento che escluda un ruolo causale nella vicenda che ha determinato la custodia cautelare.
- La mera critica alle valutazioni di fatto del giudice della riparazione, senza l'indicazione di specifici errori giuridici o aporie logiche, rende inammissibile il ricorso in Cassazione.
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