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Sentenza

Sentenza n. 1745/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento sub specie interdittiva antimafia della Prefettura di Catanzaro e contestuale rigetto della domanda di iscrizione in White List Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 25.05.2021; - di ogni altro atto presupposto, contestuale, concomitante, successivo o comunque connesso, anche di tipo endoprocedimentale e/o istruttorio, allo stato non cognito, ivi inclusi – ove occorrer possa – la nota del Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- “P” del 25 gennaio 2020; la nota della Questura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 14 luglio 2020; la nota -OMISSIS-: -OMISSIS-; nonché il -OMISSIS- in data 24.07.2020; il decreto di fissazione dell'udienza preliminare nr. -OMISSIS- R.G.N.R. – -OMISSIS- R.G. G.I.P. datato 17.03.2021 richiesti alla Prefettura di Catanzaro con istanza di accesso agli atti del 15.06.2021 riscontrata in data 18.06.2021 e degli altri atti istruttori.

Giustizia amministrativa202101420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Informativa antimafia interdittiva del 25 maggio 2021 e contestuale rigetto della domanda di iscrizione nella White List

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ditta individuale ha impugnato l’interdittiva antimafia e il diniego di iscrizione nella White List, deducendo, con tre motivi esaminati congiuntamente, la violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 e della l. 241/1990, l’insussistenza dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti, illogicità e irragionevolezza. Ha contestato che le condanne del legale rappresentante fossero risalenti e prive di attualità e che le risultanze di un procedimento penale non ancora definito potessero dimostrare un rischio concreto di infiltrazione; ha inoltre sostenuto che non fossero emersi elementi patrimoniali o finanziari anomali né rapporti economici con ambienti criminali. Ha denunciato, infine, la genericità della motivazione, la carenza di tipicità e prevedibilità della disciplina e il contrasto con l’art. 97 Cost. e con l’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. Nel corso del giudizio ha depositato provvedimenti penali sopravvenuti, tra cui assoluzioni del legale rappresentante, sostenendo che avessero inciso sul principale fondamento dell’interdittiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso che le sopravvenienze giudiziarie depositate nel 2026 potessero incidere sulla legittimità dell’atto, da valutare secondo il principio tempus regit actum con riferimento alla situazione esistente il 25 maggio 2021; tali sopravvenienze possono invece essere sottoposte alla Prefettura con un’istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. 159/2011. Ha ritenuto infondati i motivi di merito: l’interdittiva si fondava su un quadro indiziario complessivo, costituito da precedenti penali, da un decreto di fermo, dalla richiesta di rinvio a giudizio per gravi reati e, soprattutto, da rapporti commerciali e di contiguità del legale rappresentante con soggetti vicini alla ’ndrangheta e da elementi investigativi relativi al suo asserito contributo all’infiltrazione della cosca negli appalti. Tali elementi, valutati unitariamente e secondo il criterio del “più probabile che non”, erano sufficienti a sostenere il rischio concreto e attuale di condizionamento dell’impresa; la risalenza di alcuni fatti, da sola, non ne esclude l’attualità. Il giudizio prefettizio è preventivo e cautelare, non richiede l’accertamento di responsabilità penali o l’effettiva occupazione mafiosa dell’impresa, e il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prefettizie è circoscritto alla violazione di legge e alla macroscopica irrazionalità: nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta completa ed esaustiva. Respinta anche la censura di indeterminatezza normativa e di contrasto con la Convenzione EDU, alla luce della natura preventiva della misura e dell’insegnamento della Corte costituzionale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    perché possa emettersi un legittimo provvedimento interdittivo è sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato; onde intercettare una simile fattispecie di "pericolo", occorre poi che gli elementi raccolti non vengano osservati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione scaturisca da una considerazione del complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri

    L’interdittiva può fondarsi su un tentativo di infiltrazione non concretamente realizzato, purché gli elementi indiziari siano valutati nel loro insieme e nella loro reciproca connessione.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Queste, invece, potranno essere oggetto di un’eventuale istanza di aggiornamento di cui all’art. 91, comma 5 del D.lgs. n. 159/2011.

    Le sopravvenienze successive all’interdittiva possono essere sottoposte all’amministrazione mediante istanza di aggiornamento, ma non rilevano ordinariamente nello scrutinio della legittimità originaria dell’atto.

  • art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011

    in rapporto ai quali l’autorità amministrativa “deve nel contempo - ed è questo il tratto, immancabile, di discrezionalità - effettuare anche un autonomo apprezzamento, nel loro contenuto intrinseco, delle risultanze penali, senza istituire un inammissibile automatismo tra l’emissione del provvedimento giurisdizionale e l’emissione dell’informativa ad effetto interdittivo”

    I provvedimenti penali indicati dalla norma possono concorrere alla prognosi prefettizia, ma non producono automaticamente l’interdittiva: il Prefetto deve valutarne autonomamente il contenuto.

  • art. 1 l. 241/1990

    nell’ambito dell’ampia discrezionalità da cui è connotata l’attività amministrativa in materia, sindacabile in sede giurisdizionale solo per evidente violazione di legge e per macroscopica irrazionalità, il Prefetto ha adeguatamente considerato circostanze che, nel loro insieme, avvalorano la sussistenza del rischio che l’attività svolta dalla ditta ricorrente possa essere oggetto di mire da parte di organizzazioni ‘ndranghetiste operanti nella zona

    La censura di violazione della legge sul procedimento, per quanto esaminata nel quadro complessivo dei motivi, non conduce all’annullamento quando la valutazione prefettizia è adeguatamente istruita e motivata; il sindacato resta limitato ai vizi di legittimità indicati dal giudice.

  • art. 97 Cost.

    la doglianza “è in ogni caso manifestamente infondata alla luce dell’insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 57/2020), la quale ha avuto modo di rimarcare la legittimità dell’istituto dell’informativa interdittiva antimafia anche in relazione all’ampio potere discrezionale che connota le valutazioni prefettizie in merito alla permeabilità mafiosa delle imprese.

    La discrezionalità prefettizia nella prevenzione delle infiltrazioni mafiose non è, di per sé, incompatibile con i principi costituzionali, purché la misura sia fondata su elementi fattuali, adeguatamente motivata e assoggettata a un controllo giurisdizionale effettivo.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    La Consulta ha poi espressamente escluso la violazione del principio di legalità sostanziale, stanti la natura fortemente tecnica degli elementi indiziari su cui si basa la prognosi infiltrativa, la necessità di un’attenta e puntuale motivazione su di essa e la soggezione della stessa a un sindacato giurisdizionale pieno ed effettivo, individuando nella necessaria provvisorietà dell’istituto il punto di equilibrio tra le finalità preventive perseguite e la tutela delle libertà fondamentali che ne sono implicate.

    La misura preventiva, pur incidendo su libertà e attività economiche, non viola di per sé le garanzie convenzionali se poggia su una prognosi motivata e sindacabile e conserva carattere provvisorio.

Massime di principio

  • La legittimità di un’interdittiva antimafia va scrutinata, secondo il principio tempus regit actum, sulla base dei fatti e del diritto esistenti al momento della sua adozione; le successive vicende giudiziarie non incidono ordinariamente su tale giudizio, ma possono essere sottoposte alla Prefettura mediante istanza di aggiornamento.
  • L’interdittiva antimafia è una misura cautelare e preventiva diretta ad anticipare la difesa sociale: non richiede l’accertamento di responsabilità penali né la prova dell’effettiva occupazione mafiosa dell’impresa, essendo sufficiente un quadro indiziario idoneo a rendere più probabile che non il tentativo o il pericolo di condizionamento.
  • Gli elementi indiziari posti a fondamento dell’interdittiva devono essere valutati unitariamente e nel loro collegamento reciproco. La risalenza nel tempo di alcuni fatti non ne determina da sola l’irrilevanza o la perdita di attualità; occorrono fatti nuovi positivi e consolidati che dimostrino una stabile discontinuità rispetto al contesto di rischio.
  • I provvedimenti penali richiamati dall’art. 84, comma 4, lett. a), del d.lgs. 159/2011 non determinano automaticamente l’interdittiva: il Prefetto deve apprezzarne autonomamente il contenuto, insieme agli altri elementi raccolti.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni prefettizie in materia antimafia, connotate da ampia discrezionalità preventiva, verifica la violazione di legge e la macroscopica irrazionalità, controllando in concreto che i principi applicabili siano stati coerentemente utilizzati e che il provvedimento sia adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneWhite list e iscrizionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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