Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6653/2022 del 24/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del diniego di concessione del permesso di necessità ex art. 30 Ord. pen. e censura della dichiarazione di tardività del reclamo presentato oltre il termine di ventiquattro ore; il ricorrente invoca analogicamente la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2020 (che riguarda il permesso premio) e propone, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, nella parte in cui sarebbe interpretato come confermante il termine di 24 ore per il reclamo in materia di permesso di necessità, oltre a censure di merito sul diniego del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure relative alla pretesa intempestività: ha ritenuto che il termine per reclamare contro il diniego di un permesso di necessità sia tuttora di ventiquattro ore, come disposto dall'art. 30, terzo comma, Ord. pen., e che la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2020, che ha riguardato il termine relativo al permesso premio, non incida sulla disciplina del permesso di necessità perché le due fattispecie sono diversificate per ragioni di urgenza e natura dell'istituto. Per effetto della tardività, le censure di merito non sono state esaminate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Sentenza depositata il 10/12/2021.

Norme richiamate

  • art. 30, terzo comma, Ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354)

    Stabilisce il termine di ventiquattro ore per il reclamo in materia di permesso di necessità; la Corte lo applica come vigente e giustificato dalla natura urgente dell'istituto.

  • art. 30-bis, terzo comma, Ordinamento penitenziario

    Norma richiamata dal ricorrente nella questione di legittimità; la Corte non ammette una interpretazione che estenda il termine di reclamo diverso da quello previsto per il permesso di necessità.

  • art. 30-ter, comma 7, Ordinamento penitenziario

    Comma che, in combinato disposto con art. 30-bis, è stato oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2020 in relazione al permesso premio; la Corte di cassazione ritiene la pronuncia costituzionale non estendibile al permesso di necessità.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 113 del 2020

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che prevedeva 24 ore per il reclamo in materia di permesso premio (ritenuta eccessivamente breve rispetto al diritto di difesa), ma ha distinto il permesso di necessità, ritenendo plausibile e giustificata per quest'ultimo la brevità del termine per ragioni di urgenza.

  • art. 24 Costituzione

    Richiamato dalla Corte come parametro relativo al diritto di difesa: tuttavia il bilanciamento con l'esigenza di rapidità del procedimento per permesso di necessità giustifica il termine breve.

  • art. 3 Costituzione

    Invocato rispetto al principio di uguaglianza: la Corte ritiene che la differenziazione tra permesso premio e permesso di necessità non sia irragionevole e non costituisca discriminazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende per impugnazioni ritenute infondate o irrituali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 57813 del 4/10/2017 (Graviano)

    Richiamata per descrivere la natura eccezionale e le caratteristiche del permesso di necessità (benefit di eccezionale applicazione, giustificato solo da situazioni di grave urgenza personale o familiare).

Massime di principio

  • Il termine per impugnare il diniego di un permesso di necessità è, secondo la giurisprudenza stabilita, di 24 ore dalla comunicazione del provvedimento e va rigorosamente rispettato.
  • La sentenza della Corte costituzionale che ha riguardato il termine per il permesso premio (n. 113/2020) non si estende automaticamente alla disciplina del permesso di necessità: le diverse finalità e caratteristiche degli istituti giustificano termini procedurali differenziati.
  • Se si vuol contestare il diniego di un permesso di necessità è essenziale proporre reclamo tempestivo; la tardività comporta inammissibilità e impedisce l'esame del merito.
  • In caso di impugnazioni ritenute infondate o irrituali il giudice può condannare il ricorrente alle spese e comminare somme alla Cassa delle ammende; pertanto va valutato il rischio di azioni difensive tardive o mal fondate.
  • Quando si solleva questione di legittimità costituzionale è necessario dimostrare la piena pertinence della pronuncia costituzionale invocata al caso concreto: l'analogia tra istituti non basta se il giudice costituzionale ha motivato una distinzione basata su differenze oggettive (es. urgenza).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.