Sentenza n. 3330/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’ottemperanza del giudicato formatosi: - sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione II civile, n. 6182/2018 del 23/03/2018, munita di formula esecutiva in data 16 maggio 2018 e in tale forma notificata a mezzo raccomandata in data 31/05/2018 presso la sede reale del Comune di Castellaneta, recante la condanna del medesimo Comune al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di euro: “46.377,70 oltre interessi ex art. 5 del D. Lgs. 231/2002 decorrenti dal 18.5.2016 al saldo; e al pagamento degli interessi ex art. 5 del D. Lgs. 231/2002 sull’importo di euro 93.497,87 dal 5.2.2015 al 18.5.2016;” nonché “alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Banca Sistema che liquida in € 7.000,00 oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e oneri accessori di legge.”; - e sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5871/2019 del 27/09/2019, resa esecutiva in data 5/08/2021 e in tale forma notificata a mezzo p.e.c. del 9/09/2021 presso la sede reale del Comune di Castellaneta, passata in giudicato giusta esibita certificazione rilasciata dalla cancelleria della predetta Corte d’Appello in data 28/10/2024, recante la reiezione dell’appello proposto avverso la predetta sentenza n. 6182/2018, che è stata confermata, e la condanna del Comune soccombente al pagamento, in favore della odierna ricorrente, delle spese processuali liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese, computato secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali; nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’A.C. intimata, in caso di persistente inerzia di quest’ultima anche oltre il termine assegnatole.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione di sentenze civili passate in giudicato che lo condannavano al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso ex artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 6182/2018, confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5871/2019, entrambe recanti condanne del Comune al pagamento di somme, interessi e spese processuali. È stata dedotta la perdurante inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notificazione dei titoli esecutivi presso la sede reale del Comune. È stata inoltre chiesta la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi dell’attuazione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza d’appello sulla base della certificazione della cancelleria e la regolare notificazione dei titoli esecutivi al Comune. Ha inoltre ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e ha escluso irregolarità nella proposizione del ricorso, notificato e depositato nel rispetto del dimezzamento dei termini applicabile al giudizio di ottemperanza. Poiché non risultava l’avvenuto pagamento delle somme dovute, ha ordinato al Comune di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Capo pro tempore del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dall’insediamento per provvedere. Il compenso e le spese del Commissario sono stati posti a carico del Comune. Il Comune è stato altresì condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è stata fornita mediante certificazione della cancelleria ed esibita nel giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
L’azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro può essere iniziata soltanto dopo l’infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione.
art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza si applica il dimezzamento dei termini processuali; il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché notificato e depositato nel rispetto di tale disciplina.
art. 42 c.p.a.
La mancata costituzione dell’amministrazione non esclude, secondo il richiamo operato dal giudice, l’obbligo di produrre gli atti e i documenti attinenti alla controversia.
art. 26 c.p.a.
Le spese del giudizio amministrativo sono state poste a carico della parte soccombente.
art. 91 c.p.c.
Il principio della soccombenza giustifica la condanna del Comune alle spese processuali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo suscettibile di esecuzione.
- L’esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro presuppone la notificazione del titolo esecutivo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito dall’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare contestualmente un Commissario ad acta destinato a insediarsi alla scadenza del termine, con attribuzione dei poteri necessari alla completa esecuzione del giudicato.
- Il compenso e le spese del Commissario ad acta nominato a causa dell’inerzia dell’amministrazione possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente; la sentenza richiama inoltre la possibile configurabilità di un danno erariale derivante dall’inerzia che renda necessaria la nomina del commissario.
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