Sentenza n. 52/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento A) quanto al ricorso introduttivo ed ai primi motivi aggiunti: - della nota prot.-OMISSIS-del 17.11.2021, con cui il Comune di Alcamo ha rigettato l'istanza, prot. -OMISSIS-, del 14.10.2021 con cui i ricorrenti avevano chiesto, stante l'imminente scadenza del termine di sospensione dell’ordine di demolizione -OMISSIS-/2020, di annullare la detta ordinanza o comunque di adottare ogni altro più idoneo provvedimento volto ad impedire il verificarsi degli effetti gravemente pregiudizievoli; B) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti: della nota prot.-OMISSIS-del 4 gennaio 2022, con cui il Comune di Alcamo ha respinto una nuova istanza (prot. -OMISSIS- del 06.12.2021) con cui i ricorrenti avevano chiesto, in considerazione dei sopravvenuti provvedimenti adottati dall’Autorità di Bacino e dall’Agenzia del Demanio di cui si è detto, l’annullamento del provvedimento con cui in data 8 ottobre 2009 era stata respinta l’istanza di condono del manufatto per cui è causa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della richiesta di proroga della sospensione dell'ordine di demolizione e successivo diniego dell'istanza di annullamento in autotutela del diniego di condono edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
I ricorrenti, proprietari per successione di un fabbricato realizzato senza titolo, avevano impugnato la nota comunale che aveva respinto la richiesta di ulteriore sospensione degli effetti dell'ordinanza di demolizione, nonché, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la nota che aveva respinto l'istanza di annullamento in autotutela del diniego di condono del 2009. Il diniego di condono era stato fondato sulla realizzazione parziale dell'immobile su area demaniale, coincidente con l'alveo di un torrente, soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, e sulla ricaduta di altra parte del fabbricato in zona E3. I ricorrenti deducevano violazione degli artt. 31 del d.P.R. 380/2001 e 21-quater della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., dell'art. 1, comma 2-bis, della l. 241/1990 e dei principi di affidamento e proporzionalità, nonché eccesso di potere per insufficiente motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, erroneità e difetto di istruttoria. Sostenevano che il Comune, dopo avere sospeso l'efficacia dell'ingiunzione per consentire l'iter relativo alla sdemanializzazione e al nulla osta al mantenimento dell'immobile, avesse irragionevolmente negato una nuova sospensione proprio quando tale iter si era concluso favorevolmente. Il Comune eccepiva preliminarmente l'inammissibilità delle impugnazioni per mancata impugnazione dell'ordinanza di demolizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. In corso di giudizio il Comune aveva annullato in autotutela sia il diniego di condono del 2009 sia la conseguente ordinanza di demolizione del 2020. Il venir meno di tali atti presupposti ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulle note impugnate, relative rispettivamente alla sospensione dell'ordinanza di demolizione e alla richiesta di annullamento in autotutela del diniego di condono. Il Collegio ha inoltre rilevato che, dopo la dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse, il principio dispositivo impedisce al giudice di decidere comunque il merito della controversia. Le spese del giudizio sono state compensate; è rimasta ferma la precedente statuizione sulle spese della fase cautelare, considerata la dubbia ammissibilità delle impugnazioni per mancata contestazione diretta dell'ordinanza di demolizione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 21-quater l. 241/1990
I ricorrenti ne invocavano l'applicazione per ottenere una nuova sospensione degli effetti dell'ordinanza di demolizione; il giudice non ha deciso nel merito tale questione per sopravvenuta improcedibilità.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione all'ordine di demolizione; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 57 c.p.a.
Richiamato dai ricorrenti per chiedere la revoca della condanna alle spese della fase cautelare; la sentenza ha lasciato ferma tale statuizione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela gli atti presupposti e consequenziali rispetto ai provvedimenti impugnati, viene meno l'interesse alla decisione sulle impugnazioni rivolte contro questi ultimi e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito, in applicazione del principio dispositivo, impedisce al giudice amministrativo di decidere comunque la controversia nel merito e impone la declaratoria di improcedibilità.
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