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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00579/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato avvisi di recupero di crediti d'imposta relativi ai periodi d'imposta 2014 e 2015, contestati dall'Ufficio per indebita compensazione. La CTP di Avellino aveva rigettato il ricorso, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva accolto l'appello del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza e/o del procedimento per motivazione apparente o assente; (2) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che, trattandosi di indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti, trovasse applicazione il termine di recupero del quinto anno successivo alla dichiarazione e che gli atti notificati nel 2020 fossero tempestivi; (3) violazione dell'art. 17 d.lgs. 241/1997 e dell'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, d.l. 78/2009, censurando la ritenuta indebita applicazione della sanzione per utilizzo del credito oltre soglia in assenza di visto di conformità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza di appello nulla per motivazione meramente apparente. Ha affermato che la decisione impugnata si era limitata a distinguere tra credito "indebitamente utilizzato" e credito "inesistente", senza però trarne una chiara conseguenza decisoria e con un generico richiamo alle norme in tema di accertamento e sanzioni. Sono stati quindi dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado è stata cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nulloità della sentenza e/o del procedimento

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione solo apparente o mancante.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel motivo relativo alla nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale norma che impone l'indicazione della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come disposizione sul contenuto della motivazione.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    invocato dall'Ufficio per sostenere la tempestività dell'atto di recupero in base ai termini di accertamento.

  • art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    richiamato nel terzo motivo in tema di compensazione dei crediti d'imposta.

  • art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, d.l. 1° luglio 2009, n. 78

    richiamato per contestare la ritenuta indebita applicazione della sanzione e il tema del visto di conformità.

  • art. 27 d.l. 29 novembre 2008, n. 185

    richiamato dall'Ufficio per il regime dei crediti d'imposta e i termini di recupero.

Massime di principio

  • La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione è solo apparente: non basta un richiamo generico a norme o a distinzioni astratte, ma occorre un percorso argomentativo che consenta di comprendere la ratio decidendi e la specifica conclusione adottata.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 4, c.p.c. ricorre anche in assenza di mancanza grafica della motivazione, se il ragionamento del giudice di merito è tale da non rendere intelligibile la decisione.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, è accolto, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la validità della decisione impugnata.
  • In materia di recupero di crediti d'imposta per indebita compensazione, il giudice di merito deve qualificare correttamente l'oggetto della contestazione e confrontarsi in modo coerente con la natura dell'atto impugnato, non potendo confondere il disconoscimento del credito con il recupero per indebita compensazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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