Cassazione Penale, Sentenza n. 33821/2025 del 15/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per concorso in truffa aggravata dall'uso di strumenti telematici. Il difensore ha dedotto: (i) omissione di motivazione rispetto alla richiesta, formulata con memoria del 6/11/2023, di applicazione di pene sostitutive; (ii) carenza di motivazione sull'aumento di pena per continuazione ai sensi degli artt. 81 e 133 c.p. In sede di cassazione sono stati depositati motivi nuovi (26/06/2025) invocando la remissione della querela in ragione della successiva modificazione normativa che ha reso la fattispecie procedibile a querela
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibili i motivi nuovi, poiché sollevano la mancanza di una condizione di procedibilità (art.129 c.p.p.) e possono essere dedotti in ogni stato del processo. Ha rilevato che, a seguito della riforma (legge n.90/2024), l'art.640, 2° comma, n.2-ter c.p. ha ricondotto la truffa mediante strumenti telematici a una fattispecie procedibile a querela; dal verbale dell'udienza del 15/09/2021 emerge la remissione della querela delle persone offese. Applicando il principio secondo cui il giudice deve accertare l'esistenza della querela anche per i fatti anteriori alla modifica normativa (richiamata giurisprudenza), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. (La decisione include altresì condanne per spese/processuali, come accennato nella formula finale della sentenza)
Norme richiamate
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per denunciare mancanza di motivazione su specifiche richieste difensive (pene sostitutive); la corte esamina invece questioni di procedibilità sopravvenute
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata come criterio per il riassunto dei motivi nel ricorso, ai fini dell'indicazione dei capi di doglianza
art. 81 c.p.
Riferimento relativo ai criteri per la determinazione dell'aumento di pena per continuazione; il ricorrente lamentava insufficiente motivazione sull'applicazione dell'aumento
art. 133 c.p.
Riferimento al metodo di determinazione della pena base e del calcolo di aumenti; censurata la mancata specificazione del ragionamento applicato dal giudice di merito
art. 129 cod. proc. pen.
Principio secondo cui la mancanza di condizioni di procedibilità è rilevabile in ogni stato e grado del processo; la Corte l'ha applicato per ammettere i motivi nuovi che deducono la remissione della querela
art. 640, secondo comma, n. 2-ter c.p.
La norma, dopo la riforma, ha ricondotto la truffa posta in essere con strumenti telematici a una fattispecie specifica procedibile a querela; la Corte ha ritenuto che, per tale reato, l'assenza o la remissione della querela determina l'improcedibilità/prescrizione dell'azione penale
art. 2, comma quarto, cod. pen.
Il giudice deve accertare l'esistenza della querela anche per i reati commessi anteriormente alla modifica normativa; principio citato e applicato analogicamente
legge n. 90 del 28/06/2024
Ha introdotto la riformulazione dell'art.640 c.p. (con il 2-ter) e ha inciso sulla procedibilità della truffa telematica, rendendola procedibile a querela
d.lgs. 10/10/2022, n.150 (richiamato giurisprudenzialmente)
Richiamato in giurisprudenza come analogo esempio di riforma che ha reso alcuni reati procedibili a querela, con conseguente necessità di verificare la querela anche per fatti anteriori alla modifica
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, Rv. 284749-01
Precedente in tema di reati divenuti procedibili a querela dopo modifica normativa; afferma il principio che il giudice deve accertare la presenza della querela anche per fatti anteriori alla modifica normativa
Massime di principio
- Quando una riforma normativa rende una fattispecie procedibile a querela, il giudice deve verificare la sussistenza (o la remissione) della querela anche per fatti commessi anteriormente alla modifica; l'assenza o la remissione della querela comporta l'improcedibilità dell'azione penale.
- I motivi nuovi in cassazione possono essere ammessi se deducono la mancanza di una condizione di procedibilità (art.129 c.p.p.), che è rilevabile in ogni stato e grado del processo; la loro ammissibilità non è automaticamente esclusa per "tardività" se il ricorso principale era tempestivo e ha instaurato il rapporto processuale.
- Se nel processo risulta documentata la remissione della querela da parte delle persone offese (anche con dichiarazioni rese in udienza di merito), il reato può essere dichiarato estinto e la sentenza di condanna annullata senza rinvio.
- Le censure relative a carenze di motivazione (es. sull'applicazione di pene sostitutive o sull'aumento per continuazione) richiedono che il giudice di merito dia conto specifico delle ragioni: in mancanza, tali vizi possono costituire motivo di cassazione se incidono sulla decisione.
- In presenza di riforme procedurali, difensori e parti devono verificare tempestivamente l'esistenza di condizioni di procedibilità e, se esistenti, depositare documentazione probatoria (verbali, dichiarazioni delle persone offese) per farle valere nel merito o in sede di impugnazione.
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