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Sentenza

Sentenza n. 2944/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del secondo quadrimestre del 13.06.2024 e relativo allegato prot. -OMISSIS- riferito all’anno scolastico 2023/2024, attestante la non ammissione dell’alunna alla frequenza della classe successiva seconda elementare dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- di Napoli, Scuola Primaria Statale; 2) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare nella parte in cui il Consiglio di Classe ha deliberato la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva dell’alunna -OMISSIS-; 3) della valutazione finale pubblicata in data 18 giugno 2024, ove l’alunna -OMISSIS- risulta non ammessa alla classe successiva;

Giustizia amministrativa202403839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale di scrutinio finale e valutazione conclusiva recanti la non ammissione dell'alunna alla classe seconda della scuola primaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori dell'alunna)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la non ammissione della figlia alla classe successiva, deducendo, tra l'altro, la mancata predisposizione di un piano didattico personalizzato (PDP), nonostante la scuola fosse stata informata delle rilevanti difficoltà di apprendimento e della presa in carico neuropsichiatrica dell'alunna. Hanno lamentato la violazione della disciplina sugli interventi di recupero e sulla personalizzazione della didattica, sostenendo che non erano stati definiti obiettivi minimi, misure dispensative o strumenti compensativi, né erano stati attivati adeguati interventi di recupero coerenti con i bisogni della minore. Sono state inoltre dedotte censure relative alla carente informazione dei genitori, alla documentazione scolastica e alla violazione della normativa richiamata nel ricorso, tra cui il d.P.R. 11/2009, la circolare ministeriale del 2 settembre 2015, l'art. 4, comma 6, del d.lgs. 122/2009 e l'ordinanza ministeriale n. 92/2007.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti di non ammissione. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata predisposizione del PDP, considerandolo dirimente e assorbendo le ulteriori censure. La scuola era stata tempestivamente informata delle difficoltà dell'alunna e della presa in carico neuropsichiatrica; tuttavia, non aveva predisposto un piano didattico personalizzato con misure di supporto, compensative e dispensative adeguate. Secondo il Collegio, le motivazioni del giudizio negativo descrivevano prevalentemente difficoltà di apprendimento in termini quasi clinici o anamnestici, anziché valutare il profitto dell'alunna alla luce di una didattica previamente personalizzata. La mancata predisposizione del PDP ha impedito, in radice, una corretta valutazione del profitto e quindi una legittima decisione sull'ammissione alla classe successiva. Il giudice ha precisato che la predisposizione del PDP non comporta automaticamente la promozione, poiché l'ammissione resta subordinata al conseguimento dei risultati di apprendimento previsti. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove assolto.

Norme richiamate

  • Ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007

    “Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell’ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi.”

    L'obbligo di attivare interventi di recupero richiede un'analisi dei bisogni formativi del singolo studente e la definizione di modalità, tempi, contenuti e verifiche coerenti con la diversa natura delle difficoltà rilevate.

  • Art. 2, commi 6 e 9, ordinanza ministeriale n. 92/2007

    “Esse determinano altresì le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didattico- metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie.”

    Le istituzioni scolastiche devono organizzare gli interventi di recupero in modo proporzionato ai bisogni degli studenti e comunicarne le modalità alle famiglie.

  • Art. 4, comma 6, d.lgs. 122/2009

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alla verifica dei risultati degli interventi di recupero e alla successiva formulazione del giudizio finale, ma la sentenza fonda l'accoglimento principalmente sulla mancata predisposizione del PDP e sull'ordinanza ministeriale n. 92/2007.

  • d.P.R. 11/2009

    È richiamato tra le disposizioni dedotte dai ricorrenti, senza una specifica applicazione autonoma nella ratio decidendi.

  • Circolare MIUR 2 settembre 2015, prot. 5336

    È richiamata dai ricorrenti con riferimento alla concreta attuazione della disciplina sui bisogni educativi speciali, senza una distinta applicazione nella motivazione decisoria.

Massime di principio

  • Quando il consiglio di classe rileva difficoltà di apprendimento riconducibili a bisogni educativi speciali, deve predisporre una didattica personalizzata e, ove necessario, un piano didattico personalizzato calibrato sulle esigenze concrete dell'alunno, anche in assenza di una certificazione di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento e anche senza una richiesta dei genitori.
  • La competenza nell'individuazione dei bisogni educativi speciali e nella decisione sulla redazione del PDP spetta al consiglio di classe; qualora ritenga di non predisporlo, deve verbalizzare le ragioni della scelta.
  • La mancata predisposizione del PDP, quando la scuola conosca le specifiche difficoltà dell'alunno, impedisce una valida valutazione finale del profitto, perché il giudizio di ammissione o non ammissione deve fondarsi sui risultati conseguiti attraverso una didattica previamente adeguata e personalizzata.
  • La predisposizione del PDP non determina automaticamente l'ammissione alla classe successiva: l'alunno può essere promosso soltanto se, all'esito della didattica personalizzata e degli interventi di recupero, abbia conseguito i risultati di apprendimento prefissati.
  • Le motivazioni della non ammissione devono valutare il profitto dell'alunno nell'ambito del percorso didattico concretamente predisposto; una motivazione che si limiti a descrivere difficoltà cognitive, comportamentali o di apprendimento in termini clinici o anamnestici non sostituisce la valutazione del profitto secondo criteri personalizzati.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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