Sentenza n. 5907/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento - del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, pubblicato sul sito internet istituzionale in pari data, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - dell’avviso di pagamento PagoPA, trasmesso alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 19 dicembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022 (G.U. del 15-9-2022 Serie Generale n. 216) recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 ottobre 2022 (G.U. del 26-10-2022 Serie Generale n. 251) recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di ogni altro atto presupposto, quali le determinazioni delle aziende sanitarie regionali di “validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici” ex art. 3, comma 3, del d.m. 6 ottobre 2022; - nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di individuazione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, avviso di pagamento e decreti ministeriali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, società che negli anni 2015-2018 forniva dispositivi medici a strutture sanitarie pubbliche, ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia del 14 dicembre 2022, l'avviso di pagamento PagoPA e gli atti presupposti relativi alla determinazione del payback sui dispositivi medici. Ha contestato, in particolare, l'applicazione retroattiva del meccanismo di ripiano, riferito a rapporti contrattuali relativi agli anni 2015-2018, e la lesione del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della parità di trattamento e della concorrenza. Ha inoltre dedotto l'illegittima fissazione postuma e indiscriminata dei tetti regionali, i vizi propri del decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto, l'inosservanza dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e dell'art. 1, comma 557, della l. n. 145/2018, l'indeterminatezza delle modalità di contabilizzazione e l'assenza di adeguata prova dei calcoli della spesa sanitaria regionale. Sono stati dedotti anche vizi del decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 riguardo alla richiesta di restituzione dell'IVA già versata, nonché questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative sul payback per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53, 97 e 117 Cost. Il giudizio era stato cautelarmente sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale. Dopo le sentenze della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024, la ricorrente ha aderito al meccanismo di pagamento agevolato introdotto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 e ha dichiarato di aver versato l'importo ridotto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità degli atti impugnati né la questione di costituzionalità. Ha ritenuto che l'adesione della ricorrente al meccanismo di pagamento agevolato previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025 e la dichiarazione di pagamento dell'importo ridotto abbiano determinato il venir meno dell'interesse alla decisione. Ha tuttavia escluso la cessazione della materia del contendere, poiché agli atti non risultava che l'amministrazione regionale avesse accertato l'effettivo versamento degli importi ridotti secondo quanto previsto dalla disposizione citata. La sopravvenienza è stata quindi ritenuta idonea a incidere sull'interesse processuale, ma non a dimostrare l'integrale soddisfazione della pretesa in modo da giustificare una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi, in considerazione delle modalità di definizione della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
art. 80, comma 1, c.p.a.
È stato richiamato in relazione alla riassunzione o fissazione dell'udienza dopo la sospensione del giudizio determinata dalla pendenza della questione di legittimità costituzionale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per l'avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e degli oneri posti a carico delle aziende fornitrici.
art. 1, comma 557, l. n. 145/2018
È stato indicato dalla ricorrente quale disposizione modificativa della disciplina del tetto di spesa e censurato in relazione alla certificazione del superamento del tetto.
art. 18 d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022
È stato indicato dalla ricorrente tra le disposizioni delle quali è stata dedotta l'illegittimità costituzionale.
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge di conversione
Ha introdotto il meccanismo di pagamento agevolato al quale la ricorrente ha aderito, determinando il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione; la mancata attestazione regionale dell'effettivo versamento ha impedito la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- L'adesione del ricorrente a un meccanismo normativo sopravvenuto di definizione agevolata della propria posizione e la dichiarazione di avere effettuato il pagamento ridotto possono determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso originario.
- La cessazione della materia del contendere richiede che risulti comprovata l'integrale soddisfazione della pretesa sostanziale o comunque il venir meno effettivo della controversia; la sola dichiarazione della parte, in assenza dell'accertamento amministrativo richiesto dalla disciplina sopravvenuta, non è sufficiente.
- Quando la sopravvenienza incide sull'interesse alla decisione ma non dimostra l'integrale definizione della controversia, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure dedotte.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è una pronuncia processuale e non comporta una decisione sulla legittimità degli atti impugnati né sulle questioni di legittimità costituzionale prospettate.
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