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Sentenza

Sentenza del 20/10/2020 n. 22721 - Corte di Cassazione

IVA - Tariffa di igiene e ambiente (TIA) - Natura - Inapplicabilità dell'imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sull'applicazione dell'IVA alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1). La (------) s.n.c. aveva impugnato la fattura n.3328/2011 emessa dalla (------) s.p.a. a titolo di acconto TIA 2011; in primo grado si chiedeva l'annullamento della fattura e, in subordine, la declaratoria di illegittima applicazione dell'IVA. La (------) s.p.a. ha sostenuto che le prestazioni di gestione rifiuti sono soggette ad IVA (richiamando DPR n.633/1972, Tab. A n.127 sexiesdecies, e norme correlate). In cassazione la (------) s.p.a. ha dedotto, con quattro motivi, la violazione di norme nazionali e comunitarie sulla soggettività ad IVA delle prestazioni inerenti la gestione dei rifiuti e la non esclusione della TIA1 dal campo IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della (------) s.p.a., confermando che la TIA1 ha natura tributaria e non è soggetta ad IVA. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite e Corte Costituzionale) e l'art.13 della Direttiva 2006/112/CE per affermare che l'IVA si applica solo alle prestazioni verso corrispettivo quando sussiste un rapporto sinallagmatico; nella TIA1 tale rapporto manca (assenza di volontarietà, predeterminazione dei costi da parte dell'ente pubblico, assenza di corrispettivo effettivo collegato all'entità del servizio). La disposizione interpretativa contenuta nel D.L. 78/2010 è stata ritenuta applicabile solo alla TIA2 e non idonea a modificare il diritto vivente antecedente. Nessuna statuizione sulle spese (gli intimati non hanno difeso) e indicazione dell'eventuale contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, art. 1 e 3

    Stabilisce che l'IVA grava sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi verso corrispettivo; la Corte interpreta che le prestazioni finanziate mediante imposte (come la TIA1) non rientrano nell'ambito IVA in mancanza di un rapporto corrispettivo.

  • DPR n. 633/1972, Tabella A, parte III, voce 127 sexiesdecies

    Prevede l'assoggettamento ad IVA di alcune prestazioni relative alla gestione dei rifiuti; la Corte afferma che tale disposizione opera solo se sussiste un nesso di corrispettività tra prestazione e pagamento.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 13

    Esclude che Stati, enti pubblici e simili siano considerati soggetti passivi per le attività esercitate in quanto pubbliche autorità; la Corte la interpreta come conferma che attività strettamente connesse all'esercizio di pubblica autorità (anche se economiche) possono essere escluse dall'IVA.

  • Decreto Legislativo n. 152 del 2006, art. 238

    Riguarda la disciplina della TIA2; la Corte osserva che la norma e le successive disposizioni interpretative concernono la TIA2 e non incidono sulla natura tributaria della TIA1 per il periodo in contestazione.

  • Decreto Legge n. 78 del 2010, art. 14, conv. in L. n. 122 del 2010

    Disposizione interpretativa ritenuta dalla Corte applicabile alla TIA2 e non idonea a modificare retroattivamente la qualificazione giuridica della TIA1; non ha efficacia per cambiare il diritto vivente antecedente.

  • L. n. 133 (richiami normativi: conv. DL n. 557/1993 poi L. n.133/1994 e riferimenti a L. n.133/1999 art.6)

    Norme richiamate dalle parti per sostenere l'assoggettamento o l'esenzione: la Corte individua che, laddove vi sia previsione di IVA, questa va interpretata alla luce del diritto comunitario e del principio del corrispettivo; non mutano la natura tributaria della TIA1 in assenza di rapporto sinallagmatico.

  • Direttiva 2008/98/CE, artt. 4,10,12,13

    Attribuisce agli Stati l'onere di disciplinare la gestione dei rifiuti e consente discrezionalità sulle modalità di finanziamento; la Corte ne trae argomento per ritenere che il legislatore nazionale possa prevedere forme diverse (tassa o tariffa) senza che ciò implichi automaticamente IVA.

  • Decreto Legislativo n. 22 del 1997

    Normativa nazionale in materia di rifiuti richiamata nel motivo di ricorso; non altera la conclusione sulla natura tributaria della TIA1 quando manchi il nesso di corrispettività.

Massime di principio

  • La TIA1 è qualificata dalla giurisprudenza come tributo: non è soggetta ad IVA se manca un rapporto sinallagmatico (corresponsione diretta e commisurata del pagamento al servizio ricevuto).
  • L'IVA si applica solo a prestazioni 'verso corrispettivo'; se un prelievo è configurato come imposta/tassa mirata a finanziare un servizio, senza correlazione diretta tra entità del servizio e ammontare versato, non si applica l'IVA.
  • La posizione dell'ente (esercizio di pubblica autorità) e le modalità di imposizione (assenza di volontarietà, predeterminazione dei costi) sono indici rilevanti per escludere l'assoggettamento ad IVA.
  • Le norme nazionali che prevedono l'IVA su attività di gestione rifiuti (es. Tab. A n.127 sexiesdecies) devono essere interpretate in armonia con il diritto comunitario: operano solo se sussiste corrispettività effettiva.
  • Le disposizioni interpretative adottate successivamente (es. D.L. 78/2010) possono chiarire la disciplina per istituti nuovi come la TIA2, ma non modificano retroattivamente la qualificazione di istituti già definiti dalla giurisprudenza (es. TIA1).
  • Per casi simili, verificare sempre: (a) se il pagamento è imposto o volontario; (b) se è determinato dalla pubblica autorità; (c) se l'ammontare è commisurato al servizio effettivamente ricevuto; solo se tutti gli elementi del corrispettivo sono presenti può scattare l'IVA.

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