Sentenza del 20/10/2020 n. 22721 - Corte di Cassazione
IVA - Tariffa di igiene e ambiente (TIA) - Natura - Inapplicabilità dell'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'applicazione dell'IVA alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1). La (------) s.n.c. aveva impugnato la fattura n.3328/2011 emessa dalla (------) s.p.a. a titolo di acconto TIA 2011; in primo grado si chiedeva l'annullamento della fattura e, in subordine, la declaratoria di illegittima applicazione dell'IVA. La (------) s.p.a. ha sostenuto che le prestazioni di gestione rifiuti sono soggette ad IVA (richiamando DPR n.633/1972, Tab. A n.127 sexiesdecies, e norme correlate). In cassazione la (------) s.p.a. ha dedotto, con quattro motivi, la violazione di norme nazionali e comunitarie sulla soggettività ad IVA delle prestazioni inerenti la gestione dei rifiuti e la non esclusione della TIA1 dal campo IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della (------) s.p.a., confermando che la TIA1 ha natura tributaria e non è soggetta ad IVA. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite e Corte Costituzionale) e l'art.13 della Direttiva 2006/112/CE per affermare che l'IVA si applica solo alle prestazioni verso corrispettivo quando sussiste un rapporto sinallagmatico; nella TIA1 tale rapporto manca (assenza di volontarietà, predeterminazione dei costi da parte dell'ente pubblico, assenza di corrispettivo effettivo collegato all'entità del servizio). La disposizione interpretativa contenuta nel D.L. 78/2010 è stata ritenuta applicabile solo alla TIA2 e non idonea a modificare il diritto vivente antecedente. Nessuna statuizione sulle spese (gli intimati non hanno difeso) e indicazione dell'eventuale contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, art. 1 e 3
Stabilisce che l'IVA grava sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi verso corrispettivo; la Corte interpreta che le prestazioni finanziate mediante imposte (come la TIA1) non rientrano nell'ambito IVA in mancanza di un rapporto corrispettivo.
DPR n. 633/1972, Tabella A, parte III, voce 127 sexiesdecies
Prevede l'assoggettamento ad IVA di alcune prestazioni relative alla gestione dei rifiuti; la Corte afferma che tale disposizione opera solo se sussiste un nesso di corrispettività tra prestazione e pagamento.
Direttiva 2006/112/CE, art. 13
Esclude che Stati, enti pubblici e simili siano considerati soggetti passivi per le attività esercitate in quanto pubbliche autorità; la Corte la interpreta come conferma che attività strettamente connesse all'esercizio di pubblica autorità (anche se economiche) possono essere escluse dall'IVA.
Decreto Legislativo n. 152 del 2006, art. 238
Riguarda la disciplina della TIA2; la Corte osserva che la norma e le successive disposizioni interpretative concernono la TIA2 e non incidono sulla natura tributaria della TIA1 per il periodo in contestazione.
Decreto Legge n. 78 del 2010, art. 14, conv. in L. n. 122 del 2010
Disposizione interpretativa ritenuta dalla Corte applicabile alla TIA2 e non idonea a modificare retroattivamente la qualificazione giuridica della TIA1; non ha efficacia per cambiare il diritto vivente antecedente.
L. n. 133 (richiami normativi: conv. DL n. 557/1993 poi L. n.133/1994 e riferimenti a L. n.133/1999 art.6)
Norme richiamate dalle parti per sostenere l'assoggettamento o l'esenzione: la Corte individua che, laddove vi sia previsione di IVA, questa va interpretata alla luce del diritto comunitario e del principio del corrispettivo; non mutano la natura tributaria della TIA1 in assenza di rapporto sinallagmatico.
Direttiva 2008/98/CE, artt. 4,10,12,13
Attribuisce agli Stati l'onere di disciplinare la gestione dei rifiuti e consente discrezionalità sulle modalità di finanziamento; la Corte ne trae argomento per ritenere che il legislatore nazionale possa prevedere forme diverse (tassa o tariffa) senza che ciò implichi automaticamente IVA.
Decreto Legislativo n. 22 del 1997
Normativa nazionale in materia di rifiuti richiamata nel motivo di ricorso; non altera la conclusione sulla natura tributaria della TIA1 quando manchi il nesso di corrispettività.
Massime di principio
- La TIA1 è qualificata dalla giurisprudenza come tributo: non è soggetta ad IVA se manca un rapporto sinallagmatico (corresponsione diretta e commisurata del pagamento al servizio ricevuto).
- L'IVA si applica solo a prestazioni 'verso corrispettivo'; se un prelievo è configurato come imposta/tassa mirata a finanziare un servizio, senza correlazione diretta tra entità del servizio e ammontare versato, non si applica l'IVA.
- La posizione dell'ente (esercizio di pubblica autorità) e le modalità di imposizione (assenza di volontarietà, predeterminazione dei costi) sono indici rilevanti per escludere l'assoggettamento ad IVA.
- Le norme nazionali che prevedono l'IVA su attività di gestione rifiuti (es. Tab. A n.127 sexiesdecies) devono essere interpretate in armonia con il diritto comunitario: operano solo se sussiste corrispettività effettiva.
- Le disposizioni interpretative adottate successivamente (es. D.L. 78/2010) possono chiarire la disciplina per istituti nuovi come la TIA2, ma non modificano retroattivamente la qualificazione di istituti già definiti dalla giurisprudenza (es. TIA1).
- Per casi simili, verificare sempre: (a) se il pagamento è imposto o volontario; (b) se è determinato dalla pubblica autorità; (c) se l'ammontare è commisurato al servizio effettivamente ricevuto; solo se tutti gli elementi del corrispettivo sono presenti può scattare l'IVA.
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