Sentenza del 02/03/2018 n. 4944 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI Cessione licenza taxi - Plusvalenza - Omessa risposta ai questionari dell'Amministrazione - Conseguenze - Accertamento induttivo - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2004, contestando una plusvalenza non dichiarata di 125.979 euro derivante dal trasferimento a titolo oneroso della licenza taxi. Il contribuente aveva omesso, rifiutandosi espressamente, di rispondere al questionario inviato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. Egli contestava la legittimità dell'accertamento, sostenendo tra l'altro che la licenza non fosse un bene d'impresa, che non fosse applicabile l'accertamento induttivo, che il questionario non rientrasse nella fattispecie normativa e che l'Amministrazione non avesse assolto all'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il titolare della licenza taxi esercita un'attività d'impresa artigiana e che la licenza costituisce un bene immateriale strumentale all'impresa. La sua cessione onerosa genera quindi una plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 917 del 1986. Poiché il contribuente non aveva risposto al questionario, l'Ufficio era legittimato a procedere con un accertamento induttivo, utilizzando dati e notizie comunque raccolti e anche presunzioni non necessariamente gravi, precise e concordanti. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.800 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 21 del 1992, art. 7
I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi sono qualificati come titolari di impresa artigiana di trasporto.
La titolarità e l'esercizio della licenza taxi sono ricondotti a un'attività d'impresa; pertanto, la licenza può costituire un bene strumentale dell'impresa.
Legge n. 21 del 1992, artt. 8 e 9
La licenza è rilasciata dall'amministrazione comunale e, a determinate condizioni, può essere trasferita a una persona designata dal titolare.
Il trasferimento della licenza, pur avvenendo mediante l'intervento dell'autorità comunale, può produrre effetti patrimoniali rilevanti ai fini fiscali.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86
Concorrono alla formazione del reddito d'impresa le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei beni relativi all'impresa.
La cessione onerosa della licenza taxi, considerata bene immateriale strumentale, genera una plusvalenza imponibile come reddito d'impresa.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 3 e 4
Gli uffici possono richiedere dati, notizie e documenti e inviare questionari relativi a dati o notizie specifiche rilevanti ai fini dell'accertamento.
Il contribuente deve collaborare alle richieste informative dell'Amministrazione; l'omessa risposta può determinare conseguenze sul metodo di accertamento.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a) e d-bis)
L'Ufficio può utilizzare dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, anche mediante presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Quando il reddito non è stato dichiarato o il contribuente non risponde agli inviti dell'Ufficio, è legittimo l'accertamento induttivo basato su elementi presuntivi anche deboli, salva la prova contraria del contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2
Gli atti richiamati nella motivazione devono essere allegati, salvo che l'atto impositivo ne riproduca il contenuto essenziale.
La contestazione relativa alla mancata allegazione degli atti richiamati deve essere specificamente dedotta e adeguatamente documentata nel ricorso.
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'Amministrazione conserva un onere probatorio, ma nei casi di accertamento induttivo può assolverlo mediante dati presuntivi e informazioni comunque acquisite; il contribuente può fornire prova contraria.
Massime di principio
- La cessione onerosa di una licenza taxi può generare una plusvalenza imponibile quando la licenza è collegata a un'attività d'impresa e costituisce un bene strumentale o immateriale dell'impresa.
- Il rifiuto o l'omessa risposta a un questionario fiscale specifico può consentire all'Amministrazione di ricorrere all'accertamento induttivo e di utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
- L'omessa collaborazione non elimina ogni onere probatorio dell'Amministrazione, ma riduce le garanzie probatorie del contribuente e rende più difficile contestare la ricostruzione presuntiva del reddito.
- In presenza di un questionario dell'Amministrazione, è opportuno rispondere tempestivamente, anche segnalando l'eventuale indisponibilità della documentazione o chiedendo una proroga, anziché rifiutare la risposta.
- Per superare un accertamento induttivo, il contribuente deve contestare concretamente i dati utilizzati dall'Ufficio e fornire elementi documentali o presuntivi contrari; doglianze generiche sull'assenza di prova possono essere respinte.
- Le censure relative alla motivazione dell'avviso o alla mancata allegazione di documenti devono indicare con precisione quali atti manchino, quale contenuto abbiano e in che modo l'omissione abbia impedito la difesa.
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